((Art. 5 quater 
 
   Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici 
 
  1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuali nonche' medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  bancario  per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono  il
pagamento immediato o anticipato delle forniture. 
  2. Al conto corrente  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei  dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale  conseguente
all'emergenza di cui  allo  stesso  comma  1,  posto  in  essere  dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica  l'articolo  29
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  novembre
2010, recante « Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  »,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7  dicembre  2010,  e  tali  atti  sono
altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi
atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'  comunque
limitata ai soli  casi  in  cui  sia  stato  accertato  il  dolo  del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha  dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono  immediatamente  e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere.))