Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta' 1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche' di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. 2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ((ovvero oltre il termine)) al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine. 3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprieta'. 4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma e' liquidata, ((secondo i valori)) correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue: a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore; b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'. 5. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2. 6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche' in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprieta', la differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4. 7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. 8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, ((secondo il valore)) corrente di mercato dell'immobile requisito ((o secondo quello)) di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non e' indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. 9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non puo' essere sospesa l'esecutorieta' dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.