Art. 7 
 
       Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari 
 
  1. Al fine di contrastare e  contenere  il  diffondersi  del  virus
COVID-19,   e'   autorizzato,   per   l'anno   2020,   l'arruolamento
eccezionale,  a  domanda,  di  militari  dell'Esercito  italiano   in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale  della  durata  di  un
anno, nelle misure di seguito stabilite  per  ciascuna  categoria  di
personale: 
    a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente; 
    b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. 
  2. Possono  essere  arruolati,  previo  giudizio  della  competente
commissione d'avanzamento,  i  cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
    a) eta' non superiore ad anni 45; 
    b) possesso della laurea magistrale in  medicina  e  chirurgia  e
della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al
comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica  e  della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera b); 
    c) non essere  stati  giudicati  permanentemente  non  idonei  al
servizio militare; 
    d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle
Forze armate; 
    e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. 
  3. Le procedure di arruolamento di cui al  presente  articolo  sono
gestite  ((tramite  il  portale  on  line  nel  sito  internet))  del
Ministero della difesa  «  www.difesa.it  »  e  si  concludono  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il personale di cui al  comma  1  non  e'  fornito  di  rapporto
d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso
e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei  parigrado  in
servizio permanente. 
  5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato  il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di  ufficiali  medici
delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento,  di  cui
all'articolo 937, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  6. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  euro  13.750.000
per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno  2021  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 126.