Art. 8 
 
Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e
          la fisica presso le strutture sanitarie militari 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente
le altre  strutture  di  qualsiasi  livello  del  Servizio  sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle  prestazioni  a  carico
del Dipartimento  scientifico  del  Policlinico  militare  del  Celio
causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa  necessita'
di sviluppo di ((test per patogeni)) rari, il Ministero della difesa,
verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi  individuali  a  tempo  determinato,  previo
avviso pubblico, fino a un massimo di  sei  unita'  di  personale  di
livello  non  dirigenziale  appartenente  all'Area  terza,  posizione
economica F1, profilo professionale di  funzionario  tecnico  per  la
biologia la chimica e la fisica. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante  procedure  comparative  e  hanno  la
durata di un anno e non sono rinnovabili. 
  3. ((Le attivita' professionali)) svolte ai sensi dei commi 1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione di personale nei medesimi profili  professionali  presso
il Ministero della difesa. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di euro 115.490 per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  e  ai
relativi oneri si provvede: 
    a) ((per l'anno 2020)),  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo a disposizione per eventuali deficienze dei  capitoli  relativi
alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    b) ((per l'anno 2021)),  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo per la riallocazione delle funzioni connesse  al  programma  di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento   del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita'  operative  di  cui  all'articolo  619  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.