IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  1407/2013  della  Commissione  dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  dell'8
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente,  tra  l'altro,
gli aiuti per i capi animali morti  negli  allevamenti  zootecnici  e
l'art.  28,  concernente  gli  aiuti  per  il  pagamento  dei   premi
assicurativi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale, nonche' un  sostegno  finanziario  per  i
fondi  di  mutualizzazione  per   il   pagamento   di   compensazioni
finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da
avversita' atmosferiche, da epizoozie o  fitopatie,  da  infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi'
un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito  per  il
pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito  di
un drastico calo di reddito; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 approvato
dalla Commissione europea con decisione  n.  C  (2015)  8312  del  20
novembre 2015, ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; 
  Considerato  che,  a  seguito   delle   indicazioni   dei   servizi
comunitari, le modifiche al PSRN 2014-2020 approvate dal Comitato  di
sorveglianza  tramite  procedura  scritta  conclusasi  in   data   18
settembre 2019  sono  state  oggetto  di  due  distinte  proposte  di
modifica, delle quali la prima presentata in data 30 settembre 2019 e
approvata con decisione C (2019)7685 del 22 ottobre  2019  mentre  la
seconda presentata in data 24 ottobre 2019 in corso di approvazione; 
  Considerate  le  misure  di  sostegno  alla  gestione  del  rischio
attivate nell'ambito di taluni programmi di sviluppo rurale regionali
2014-2020 ed in particolare la misura 5  «Ripristino  del  potenziale
produttivo agricolo  danneggiato  da  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofici»,  prevista  dall'art.  18  del  regolamento   (UE)   n.
1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei  danni
arrecati alle  foreste  da  incendi,  calamita'  naturali  ed  eventi
catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamita'  naturali  ed  eventi  catastrofici»,  previste
dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  Considerato il Piano nazionale di sostegno del  settore  ortofrutta
in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11 marzo 2015,  reg.  n.  623,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015,  n.  82,  riguardante  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e
successive modificazioni, attuabili alla luce della  nuova  normativa
in materia di aiuti di stato al settore agricolo e  forestale  ed  il
relativo decreto direttoriale n. 15757 del  24  luglio  2015  con  il
quale sono state  impartite  le  opportune  disposizioni  applicative
coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime  di  aiuti
in esenzione SA.49425(2017/XA); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo  2015,  n.  59,  e  successive
modificazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC
2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la  gestione  del
rischio; 
  Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI),  il
Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano  di
stabilizzazione del reddito  aziendale  (di  seguito  PiSRA)  di  cui
all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto ministeriale  12
gennaio 2015 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 10158 del 5 maggio  2016,  recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui
all'art. 36 paragrafo 1, lettere  b),  c)  e  d)  del  reg.  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 1104 del
31 gennaio 2019; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1411 del 7 febbraio 2019,  recante
procedure attuative per il riconoscimento e la  revoca  dei  soggetti
gestori di cui al decreto ministeriale 5  maggio  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo
2020, n. 55; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare
l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia
di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il
conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la
denominazione: «Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo»; 
  Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria,
Campania,  Emilia  Romagna,  Liguria,  Lombardia,  Molise,  Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e della Provincia autonoma
di Bolzano; 
  Considerate le proposte presentate in  sede  di  confronto  tecnico
dalla  Confederazione  italiana  agricoltori -  CIA,   Confederazione
generale dell'agricoltura Italiana -  Confagricoltura,  dall'alleanza
delle  cooperative,  dall'Associazione  nazionale  fra   le   imprese
assicuratrici -ANIA,  dall'Associazione  nazionale  dei  consorzi  di
difesa - ASNACODI, dall'Istituto di vigilanza sulle  assicurazioni  -
IVASS, e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare
- ISMEA; 
  Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano  la  funzione  di
indirizzo del piano verso gli obiettivi  del  programma  di  sviluppo
rurale nazionale e favoriscono l'adozione di  strumenti  adeguati  di
copertura dei rischi delle imprese agricole e  un  ampliamento  delle
imprese  assicurate  anche  mediante   una   migliore   distribuzione
territoriale e settoriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 31 marzo 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto detta la disciplina in materia  di  sostegno
pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex
ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102 e successive  modificazioni,  dal  regolamento  (UE)  n.
1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE)  n.  2017/2393,
dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.