Art. 2 Comitato organizzatore 1. (( La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'artcolo 14 del codice civile, )) dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato organizzatore dei giochi. 2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, (( e operante in regime di diritto privato )) svolge tutte le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto, (( in conformita' agli impegni )) assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta olimpica. 3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 14 codice civile: «Art. 14 (Atto costitutivo). Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.»