Art. 2 
 
                       Comitato organizzatore 
 
  1. (( La Fondazione «Milano-Cortina 2026»,  costituita  in  data  9
dicembre 2019, ai sensi dell'artcolo 14 del  codice  civile,  ))  dal
Comitato  olimpico  nazionale   italiano,   dal   Comitato   italiano
paralimpico, dalla  Regione  Lombardia,  dalla  Regione  Veneto,  dal
Comune di Milano  e  dal  Comune  di  Cortina  d'Ampezzo,  assume  le
funzioni di Comitato organizzatore dei giochi. 
  2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, (( e
operante in regime di diritto privato )) svolge tutte le attivita' di
gestione, organizzazione, promozione  e  comunicazione  degli  eventi
sportivi relativi ai giochi, tenuto conto  degli  indirizzi  generali
del Consiglio olimpico congiunto, (( in conformita' agli  impegni  ))
assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della  Carta
olimpica. 
  3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato  organizzatore
(( non devono derivare )) nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 codice civile: 
                «Art. 14 (Atto costitutivo).  Le  associazioni  e  le
          fondazioni devono essere costituite con atto  pubblico.  La
          fondazione puo' essere disposta anche con testamento.»