Art. 3 
 
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» 
 
  1. E' autorizzata la costituzione  della  Societa'  «Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», con sede in Roma,  il  cui  oggetto
sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate  al  comma  2.  La
Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del  35  per  cento
ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura
del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella misura  del  5  per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che, d'intesa con  le  Regioni  Lombardia  e  Veneto  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  esercita  il  controllo
analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo
18  aprile  2016,  n.  50.  L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di  societa'  per
azioni e del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  recante
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. 
  2. Lo scopo statutario  e'  la  realizzazione,  quale  centrale  di
committenza e stazione appaltante, anche stipulando (( convenzioni ))
con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2020-2022. A  tale  fine,  la  Societa'  opera  in  coerenza  con  le
indicazioni del Comitato Organizzatore  e  con  quanto  previsto  dal
decreto di cui al primo periodo, relativamente  alla  predisposizione
del piano degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla
localizzazione e alle caratteristiche  tecnico-funzionali  e  sociali
delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione  delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna
opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine  e  ove
ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare  uno
o piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni  di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con
il medesimo decreto sono  stabiliti  i  compensi  dei  Commissari  in
misura non superiore a quella indicata  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti  a  carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. 
  (( 2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva  realizzazione  delle
opere  di  cui  al  comma  2,  all'organo  di  amministrazione  della
Societa', di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti  i
poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61,  commi  5  e  8,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )). 
  3. La Societa' ha durata fino  al  31  dicembre  2026.  I  rapporti
attivi e passivi in essere  alla  data  del  31  dicembre  2026  sono
disciplinati secondo le disposizioni del codice civile. 
  4. Il capitale  sociale  e'  fissato  in  1  milione  di  euro.  Ai
conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020,  quanto  alla
quota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  pari  ad  euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo  scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo  ministero,  e,
quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
pari  ad   euro   350.000,00,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo  145,  comma  33,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (( Il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio )). 
  5. L'organo di amministrazione della Societa' e' composto da cinque
membri, dei quali tre nominati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,
di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente  e  uno  con  funzioni  di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle  Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano.
Alle riunioni dell'organo di amministrazione, puo' partecipare, senza
diritto di voto, l'amministratore delegato della  Fondazione  di  cui
all'articolo 2. 
  6. Il collegio  sindacale  della  Societa'  si  compone  di  cinque
membri, dei quali tre nominati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,
di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati  congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
  7. I componenti  dell'organo  di  amministrazione  e  del  collegio
sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li  hanno
nominati. 
  8. La  Societa'  cura  il  monitoraggio  costante  dello  stato  di
avanzamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma   2,   informandone
periodicamente il Comitato organizzatore. 
  9. Per le sue esigenze, la Societa'  stipula  contratti  di  lavoro
autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato
negli anni 2020  e  2021  si  applica  l'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Societa' puo' inoltre avvalersi,
sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 23-bis,
comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con  oneri  a
carico della Societa' stessa, di personale proveniente  da  pubbliche
amministrazioni, anche non partecipanti alla Societa'. 
  10.  Alla  Societa'  si  applicano  le  disposizioni  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto  legislativo  8  aprile
2013, n. 39 e del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  ad
eccezione dell'art. 9, comma 1. 
  11. Per lo svolgimento delle sue  funzioni,  sono  attribuite  alla
Societa' le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa
nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al  comma
2. Tale ammontare e' commisurato sino al limite  massimo  del  3  per
cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture  ed
e' desunto dal Quadro economico effettivo  inserito  nel  sistema  di
monitoraggio di cui al comma 12. 
  12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e'
realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229
e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026». 
  (( 12-bis. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  18,  primo  periodo,  la  parola:  «riservato»  e'
sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole «a valere sulle»
sono sostitute dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle»; 
    b) al comma 20: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «di Trento e  di  Bolzano»
sono inserite le seguenti: «, che e' resa  sentiti  gli  enti  locali
territorialmente interessati»; 
      2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I  decreti
di cui al  primo  periodo  sono  trasmessi  alle  Camere  per  essere
deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  5  e
          dell'art. 192, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 18
          aprile  2016  «Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
          2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti
          di concessione, sugli appalti pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»: 
                «5. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
                  a) gli organi decisionali della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatari   o   enti    Aggiudicatori
          Partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                  b)  tali  amministrazioni  aggiudicatrici  o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
                  c) la persona giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.» 
                «Art.  192  (Regime  speciale  degli  affidamenti  in
          house). - 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al  fine  di
          garantire adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza nei
          contratti   pubblici,   l'elenco   delle    amministrazioni
          aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano
          mediante  affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie
          societa'  in  house  di  cui   all'art.   5.   L'iscrizione
          nell'elenco  avviene  a  domanda,  dopo   che   sia   stata
          riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalita'
          e i criteri che l'Autorita' definisce con proprio atto.  La
          domanda  di  iscrizione   consente   alle   amministrazioni
          aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto  la  propria
          responsabilita',  di  effettuare  affidamenti  diretti  dei
          contratti all'ente strumentale. Resta  fermo  l'obbligo  di
          pubblicazione degli atti connessi  all'affidamento  diretto
          medesimo secondo quanto previsto al comma 3» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 20,  legge  n.
          160 del 27 dicembre  2019  «Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022»: 
                « 20. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa  con  i
          presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate
          le  opere  infrastrutturali,  ivi   comprese   quelle   per
          l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse  e
          di contesto, con l'indicazione,  per  ciascuna  opera,  del
          soggetto  attuatore  e   dell'entita'   del   finanziamento
          concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative
          risorse.» 
              - Si riporta il  testo  del  coma  3  dell'art.  4  del
          decreto-legge n. 32 del  18  aprile  2019,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge   14   giugno   2019,   n.   55
          «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici»: 
                «3. Per l'esecuzione degli interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti  pubblici,  fatto   salvo   il   rispetto   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Per  le
          occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle  aree
          occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i  Commissari
          straordinari,  con   proprio   decreto,   provvedono   alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento.» 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  15  del
          decreto-legge n.  98  del  6  luglio  2011  convertito  con
          modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  «Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria»: 
                «3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale.» 
              - Si riporta il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 61  del
          decreto-legge n. 50  del  24  aprile  2017  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 giugno  2017,  n.  96  recante
          «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»: 
                «5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
          degli obblighi internazionali  assunti  dall'Italia  e  dei
          principi generali dell'ordinamento nazionale,  nonche'  nei
          limiti delle risorse stanziate, il commissario  esercita  i
          poteri sostitutivi per  risolvere  eventuali  situazioni  o
          eventi  ostativi  alla   tempestiva   realizzazione   degli
          interventi previsti nel piano approvato ai sensi del  comma
          4,  anche  mediante  ordinanza   contingibile   e   urgente
          analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti
          di quanto strettamente necessario e negli ulteriori  limiti
          previamente  indicati  con  delibera  del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il presidente della regione Veneto.  Tali
          ordinanze sono immediatamente efficaci.» 
              «8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1  puo':
          nel  rispetto  degli  artt.  37,  38  e  39   del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  affidare  mediante
          convenzione le  funzioni  di  stazione  appaltante  per  lo
          svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
          fare ricorso alle procedure,  anche  semplificate,  di  cui
          agli articoli 59 e  seguenti  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50; fare  ricorso  a  una  delle  forme  di
          partenariato pubblico privato di cui agli  articoli  180  e
          seguenti del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50;
          individuare il  responsabile  unico  del  procedimento  tra
          persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto  di
          servizio  con   gli   enti   territoriali   coinvolti.   Il
          commissario puo', nel limite delle  risorse  disponibili  e
          comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare
          l'esercizio di specifiche funzioni a  soggetti  di  alta  e
          riconosciuta     professionalita'     nelle      discipline
          giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e
          nel rispetto della disciplina per l'affidamento di  appalti
          di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50.» 
              - Si riporta il testo del comma 33 dell'art. 145  della
          legge 388 del 23 dicembre del  2000  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: 
                «33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
          studi, ricerche e sperimentazioni in  materia  di  edilizia
          residenziale   e   all'anagrafe   degli   assegnatari    di
          abitazioni, di cui all'art. 2, comma 63, lettera b),  della
          legge  23  dicembre  1996,   n.   662,   nonche'   per   il
          finanziamento di interventi a favore di  categorie  sociali
          svantaggiate, di cui all'art.  2,  comma  63,  lettera  c),
          della medesima legge, e' autorizzata la spesa  di  lire  80
          miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative
          di cui alla citata lettera b) e'  altresi'  autorizzato  un
          limite di impegno quindicennale di  lire  80  miliardi  per
          l'anno 2002.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  1  del
          decreto-legge n. 87 del  12  luglio  2018,  convertito  con
          modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.  96  «Disposizioni
          urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»: 
                «3. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano
          ai  contratti  stipulati  dalle  pubbliche  amministrazioni
          ((nonche'  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          stipulati dalle universita' private, incluse le  filiazioni
          di universita' straniere,  istituti  pubblici  di  ricerca,
          societa'   pubbliche   che   promuovono   la   ricerca    e
          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
          o di coordinamento e direzione della  stessa,)),  ai  quali
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto.» 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23-bis  del
          decreto  legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «7. Sulla base di appositi protocolli di  intesa  tra
          le parti, le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 commi 18 e  20  legge
          del 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022: 
                «18. Al fine di  garantire  la  sostenibilita'  delle
          Olimpiadi  invernali  2026  sotto  il  profilo  ambientale,
          economico e sociale, in un'ottica  di  miglioramento  della
          capacita'   e    della    fruibilita'    delle    dotazioni
          infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di
          infrastrutturazione,    ivi     comprese     quelle     per
          l'accessibilita', e'  riservato  un  finanziamento  per  la
          realizzazione di interventi  nei  territori  delle  regioni
          Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per  un
          importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180  milioni
          di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno
          2026, a valere sulle risorse di cui al  comma  14.  Per  le
          medesime finalita' di cui al  primo  periodo,  e'  altresi'
          autorizzata, per il completamento  del  polo  metropolitano
          M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, la spesa di 8 milioni  di
          euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a
          valere sulle risorse di cui al comma 14.» 
                «20. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa  con  i
          presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate
          le  opere  infrastrutturali,  ivi   comprese   quelle   per
          l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse  e
          di contesto, con l'indicazione,  per  ciascuna  opera,  del
          soggetto  attuatore  e   dell'entita'   del   finanziamento
          concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative
          risorse.»