Art. 5 
 
                       Disposizioni tributarie 
 
  1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato  organizzatore
per il perseguimento dei propri fini istituzionali non  concorrono  a
formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle
societa' (IRES). 
  2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore,  nell'esercizio
di attivita' commerciali, anche occasionali,  svolte  in  conformita'
agli  scopi  istituzionali,  ovvero  di  attivita'  accessorie,   non
concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si  considerano
svolte in conformita' agli scopi istituzionali le  attivita'  il  cui
contenuto oggettivo realizza direttamente  uno  o  piu'  degli  scopi
stessi. Si considerano accessorie le attivita'  poste  in  essere  in
diretta connessione con  le  attivita'  istituzionali  o  quale  loro
strumento di finanziamento. I pagamenti  intercorrenti  tra  Comitato
organizzatore, da un lato, e Comitato olimpico  internazionale,  enti
controllati  dal  Comitato  olimpico  internazionale,   Cronometrista
ufficiale, Comitato paralimpico internazionale, enti controllati  dal
Comitato paralimpico internazionale,  dall'altro,  non  concorrono  a
formare  il  reddito  imponibile  ai  fini  IRES,  in  relazione   ai
corrispettivi  per  i  servizi  resi  nell'esercizio   di   attivita'
commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi. 
  3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della
famiglia olimpica, cosi' come definiti all'articolo 2,  dell'allegato
XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente  in  Italia,
in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in  occasione  dei
Giochi, non concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  (IRPEF)  e  non  sono
soggetti  a  ritenute  di  acconto  o  di  imposta,  ne'  ad  imposte
sostitutive sui redditi. 
  4.  Non  si  applicano,  nei  confronti   del   Comitato   olimpico
internazionale,  degli  enti  controllati   dal   Comitato   olimpico
internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato paralimpico
internazionale,  degli  enti  controllati  dal  Comitato  paralimpico
internazionale e degli altri enti esteri che  hanno  alle  dipendenze
membri della «famiglia  olimpica»,  le  disposizioni  in  materia  di
stabile organizzazione, nonche'  di  base  fissa  o  ufficio  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, quanto all'attivita' svolta ai fini  dell'organizzazione  dei
Giochi. 
  5. L'importazione in Italia di tutti  i  beni,  i  materiali  e  le
attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi invernali e  per
il loro utilizzo nel corso degli stessi  puo'  essere  effettuata  in
regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti  doganali  o
in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, al fine di facilitare le attivita', puo' adottare misure di
semplificazione delle inerenti procedure doganali. 
  6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  derivanti  dagli  emolumenti
corrisposti dal Comitato organizzatore, (( per l'anno 2020 concorrono
alla formazione del reddito complessivo per l'intero  ammontare;  per
il periodo intercorrente tra il 1° gennaio  2021  e  il  31  dicembre
2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per  quello
intercorrente  tra  il  1°  gennaio  2024  e  il  31  dicembre  2026,
limitatamente al 30 per cento del loro ammontare )). 
  7. Alla copertura (( delle minori entrate derivanti dal comma 6 del
presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021,
in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637  milioni  di  euro
per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436
milioni di euro per l'anno 2025 )), in 11,816  milioni  di  euro  per
l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma
200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  ((   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il reg. CE n. 810/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 13 luglio 2009 e' pubblicato nella G.U.U.E n.
          L 243 del 15 settembre 2009. 
              - Si riporta il testo dell'art.  12,  comma  2  decreto
          legislativo 446  del  15  dicembre  del  1997  «Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»: 
                «2. Nei confronti dei soggetti passivi non  residenti
          nel  territorio  dello  Stato  si  considera  prodotto  nel
          territorio della regione il valore derivante dall'esercizio
          di attivita'  commerciali,  di  arti  o  professioni  o  da
          attivita' non commerciali esercitate nel territorio  stesso
          per un periodo di tempo non inferiore a tre  mesi  mediante
          stabile  organizzazione,  base  fissa  o  ufficio,   ovvero
          derivante da imprese  agricole  esercitate  nel  territorio
          stesso. Qualora  le  suddette  attivita'  o  imprese  siano
          esercitate nel territorio di piu'  regioni  si  applica  la
          disposizione dell'art. 4, comma 2.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 49 e 50, decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917  del  22  dicembre  1986
          «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»: 
                «Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente).  -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
                2.  Costituiscono,  altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni  ad
          esse equiparati; b) le somme di cui  all'art.  429,  ultimo
          comma, del codice di procedura civile.» 
                «Art. 50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei
          salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
          soci  delle  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  delle
          cooperative di servizi, delle  cooperative  agricole  e  di
          prima  trasformazione  dei  prodotti   agricoli   e   delle
          cooperative della piccola  pesca;  b)  le  indennita'  e  i
          compensi percepiti a carico  di  terzi  dai  prestatori  di
          lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a  tale
          qualita',  ad  esclusione  di  quelli  che   per   clausola
          contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro  e
          di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
          c) le somme da chiunque corrisposte a titolo  di  borsa  di
          studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
          di addestramento professionale, se il beneficiario  non  e'
          legato da rapporti di lavoro dipendente nei  confronti  del
          soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere,  a
          qualunque titolo percepiti  nel  periodo  d'imposta,  anche
          sotto forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli
          uffici di amministratore, sindaco o revisore  di  societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di  lavoro  dipendente  di  cui  all'art.  46,   comma   1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente. d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui
          agli articoli 24, 33, lettera  a),  e  34  della  legge  20
          maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi  di
          congrua di cui all'art. 33, primo  comma,  della  legge  26
          luglio 1974, n. 343; e) i compensi per  l'attivita'  libero
          professionale intramuraria  del  personale  dipendente  del
          Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art.
          102 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5,del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662;  f)  le
          indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri  compensi
          corrisposti dallo Stato, dalle regioni,  dalle  province  e
          dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonche'  i
          compensi   corrisposti   ai   membri   delle    commissioni
          tributarie,  ((...))  agli   esperti   del   Tribunale   di
          sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono
          essere riversati allo Stato; ((185)) g)  le  indennita'  di
          cui all'art. 1 della legge 31  ottobre  1965,  n.  1261,  e
          all'art. 1 della legge 13 agosto 1979,  n.  384,  percepite
          dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento
          europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per
          le cariche elettive e per le funzioni di cui agli  articoli
          114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985,
          n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti  in
          dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
          e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;  h)
          le rendite vitalizie e  le  rendite  a  tempo  determinato,
          costituite a  titolo  oneroso,  diverse  da  quelle  aventi
          funzione  previdenziale.   Le   rendite   aventi   funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente  all'inizio  dell'erogazione;   h-bis)   le
          prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
          aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni
          periodici, comunque denominati,  alla  cui  produzione  non
          concorrono attualmente ne' capitale  ne'  lavoro,  compresi
          quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1  dell'art.
          10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla
          lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  41;  l)  i  compensi
          percepiti dai  soggetti  impegnati  in  lavori  socialmente
          utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 
                2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
                3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
          e i) del comma  1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13.» 
              - Si  riporta  l'art.  1,  comma  200  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»