(( Art. 5 bis Titolarita' e tutela delle proprieta' olimpiche 1. Si intendono per «proprieta' olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica. 2. L'uso delle proprieta' olimpiche e' riservato esclusivamente al Comitato olimpico internazionale, al Comitato olimpico nazionale italiano, al Comitato organizzatore, alla Societa' di cui all'articolo 3, nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato olimpico internazionale. 3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale. 4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonche' a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei». 5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge. 6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434. 7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attivita' parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonche' in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale )).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»: «3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.»