(( Art. 5 bis 
 
           Titolarita' e tutela delle proprieta' olimpiche 
 
  1. Si intendono per «proprieta' olimpiche» il simbolo olimpico,  la
bandiera,   il   motto,   gli   emblemi,   l'inno,   le   espressioni
identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti
dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica. 
  2. L'uso delle proprieta' olimpiche e' riservato esclusivamente  al
Comitato olimpico  internazionale,  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano,  al  Comitato   organizzatore,   alla   Societa'   di   cui
all'articolo 3, nonche'  ai  soggetti  espressamente  autorizzati  in
forma scritta dal Comitato olimpico internazionale. 
  3. Il simbolo  olimpico,  definito  nell'allegato  al  trattato  di
Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai  sensi  della  legge  24
luglio 1985, n. 434, non puo'  costituire  oggetto  di  registrazione
come  marchio,  per  qualsiasi  classe  di  prodotti  o  servizi,  ad
eccezione dei casi di richiesta o espressa  autorizzazione  in  forma
scritta del Comitato olimpico internazionale. 
  4. Il divieto di cui al comma 3  si  applica  anche  ai  segni  che
contengono,  in  qualsiasi  lingua,  parole  o  riferimenti   diretti
comunque a richiamare il simbolo olimpico,  i  Giochi  olimpici  e  i
relativi eventi che, per le loro caratteristiche  oggettive,  possano
indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento  delle
manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica  in  ogni  caso  alle
parole «olimpico» e «olimpiade», in  qualsiasi  desinenza  e  lingua,
nonche'  a  «Milano  Cortina»,  anche  nella  forma  estesa  «Cortina
d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti
«venti ventisei» e «duemilaventisei». 
  5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente  articolo
sono nulle a tutti gli effetti di legge. 
  6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia
il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato  trattato
di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge  24
luglio 1985, n. 434. 
  7.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo   e   dalle
disposizioni  del  capo  III  del  presente  decreto  in  materia  di
attivita' parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di
marchi, ivi compresa la  protezione  accordata  ai  segni  notori  in
ambito  sportivo  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  del   decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonche' in  materia  di  diritto
d'autore e di concorrenza sleale )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  8  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  «Codice  della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273»: 
                «3. Se notori, possono essere registrati come marchio
          solo dall'avente diritto, o con il consenso  di  questi,  o
          dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i  segni
          usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico
          o sportivo, le denominazioni e sigle  di  manifestazioni  e
          quelli  di  enti  ed  associazioni  non  aventi   finalita'
          economiche, nonche' gli emblemi caratteristici di questi.»