Avvertenza: 
    Si    procede    alla    ripubblicazione    del     testo     del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  coordinato  con  la  legge  di
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19.  Proroga  dei  termini  per   l'adozione   di   decreti
legislativi», corredato delle relative note, ai  sensi  dell'art.  8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,  sulla  emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
 
Finanziamento  aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
             dipendente del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale  sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato  nelle  attivita'
di  contrasto   alla   emergenza   epidemiologica   determinata   dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le  condizioni  di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per  le  condizioni  di  lavoro  e  incarichi  del
personale del comparto sanita'  sono  complessivamente  incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma,  in  deroga  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella A  allegata  al  presente
decreto. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a),
e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  100  milioni  di  euro,  a
valere sul finanziamento  sanitario  corrente  stabilito  per  l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A  allegata  al
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  23  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
                "Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione 
                1. (Omissis) 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. "