Art. 11 
 
 
Disposizioni  urgenti  per  assicurare  continuita'  alle   attivita'
  assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita' 
 
  1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla  gestione  dell'emergenza  COVID-19,  ivi
compreso  il  reclutamento  di  personale,  anche  in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre  2016,  n.  218,   lo   stanziamento   di   parte   corrente
dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro  4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al
primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a  tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, n.  50  unita'  di  personale
cosi' suddivise: 
    a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico; 
    b)   5   unita'   di   personale   con   qualifica    di    primo
ricercatore/tecnologo, livello II; 
    c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
livello III; 
    d) 5 unita' di personale con qualifica di  Collaboratore  Tecnico
Enti di Ricerca (CTER) livello VI. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  9  del
          decreto   legislativo   25   novembre    2016,    n.    218
          (Semplificazione delle attivita'  degli  enti  pubblici  di
          ricerca ai sensi dell'articolo  13  della  legge  7  agosto
          2015, n. 124): 
                "Art. 9 Fabbisogno, budget e spese di personale 
                1. (Omissis) 
                2. L'indicatore del  limite  massimo  alle  spese  di
          personale e' calcolato rapportando le spese complessive per
          il personale di competenza dell'anno  di  riferimento  alla
          media delle entrate complessive dell'Ente  come  risultante
          dai bilanci consuntivi  dell'ultimo  triennio.  Negli  Enti
          tale rapporto non puo' superare l'80 per cento." 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 2.