Art. 11 Disposizioni urgenti per assicurare continuita' alle attivita' assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita' 1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unita' di personale cosi' suddivise: a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico; b) 5 unita' di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II; c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III; d) 5 unita' di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124): "Art. 9 Fabbisogno, budget e spese di personale 1. (Omissis) 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale e' calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non puo' superare l'80 per cento." Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.