Art. 12 
 
 
         Misure straordinarie per la permanenza in servizio 
                       del personale sanitario 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza,  le  aziende  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fino  al  perdurare  dello  stato  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020,
verificata  l'impossibilita'  di   procedere   al   reclutamento   di
personale,  anche  facendo  ricorso  agli  incarichi  previsti  dagli
articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in  servizio  i  dirigenti
medici e sanitari, nonche'  il  personale  del  ruolo  sanitario  del
comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in  deroga  ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti  per  il  collocamento  in
quiescenza. 
  2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della  Polizia
di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.