Art. 13 
 
 
Deroga delle norme in  materia  di  riconoscimento  delle  qualifiche
  professionali  sanitarie  e  in   materia   di   cittadinanza   per
  l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione 
 
  1. Per la durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
deroga agli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni,  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206,
e' consentito  l'esercizio  temporaneo  di  qualifiche  professionali
sanitarie ai professionisti che intendono esercitare  sul  territorio
nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da
specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati  presentano
istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del  Paese
di  provenienza  alle  regioni  e  Province  autonome,  che   possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai  sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 
  1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze  della
pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni  sanitarie  e
per la qualifica di operatore  socio-sanitario  sono  consentite,  in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare,  fermo
ogni altro limite di legge. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 49 e 50 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  e
          successive  modificazioni  (Regolamento  recante  norme  di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): 
                "Art.   49    (Riconoscimento    titoli    abilitanti
          all'esercizio delle professioni) 
                1. I cittadini stranieri,  regolarmente  soggiornanti
          in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi  ed
          elenchi  speciali  istituiti  presso   le   amministrazioni
          competenti,  nell'ambito  delle  quote  definite  a   norma
          dell'articolo 3, comma 4, del testo unico  e  del  presente
          regolamento,  se  in  possesso  di  un  titolo   abilitante
          all'esercizio di una professione, conseguito  in  un  Paese
          non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
          riconoscimento  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia,  come
          lavoratori  autonomi   o   dipendenti   delle   professioni
          corrispondenti. 
                1-bis.  Il  riconoscimento  del  titolo  puo'  essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le  amministrazioni  interessate,  ricevuta   la   domanda,
          provvedono a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso  in
          Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel  campo
          delle professioni sanitarie e', comunque,  condizionato  al
          riconoscimento  del  titolo  di   studio   effettuato   dal
          Ministero competente. 
                2. Per le procedure di riconoscimento dei  titoli  di
          cui al comma 1 si applicano  le  disposizioni  dei  decreti
          legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2  maggio  1994,  n.
          319, compatibilmente con la natura, la  composizione  e  la
          durata della formazione professionale conseguita. 
                3. Ove ricorrano le condizioni previste  dai  decreti
          legislativi di cui al comma  2,  per  l'applicazione  delle
          misure  compensative,  il  Ministro  competente,   cui   e'
          presentata  la  domanda  di  riconoscimento,   sentite   le
          conferenze dei servizi di cui all'articolo 12  del  decreto
          legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14  del  decreto
          legislativo n. 319 del 1994, puo'  stabilire,  con  proprio
          decreto, che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad  una
          misura compensativa, consistente  nel  superamento  di  una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo decreto sono definite le modalita' di  svolgimento
          della predetta misura  compensativa,  nonche'  i  contenuti
          della formazione e le sedi presso le quali la  stessa  deve
          essere acquisita, per  la  cui  realizzazione  ci  si  puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome. 
                3-bis.  Nel  caso  in  cui   il   riconoscimento   e'
          subordinato al superamento di una misura compensativa ed il
          richiedente si trova all'estero, viene rilasciato un  visto
          d'ingresso  per   studio,   per   il   periodo   necessario
          all'espletamento della suddetta misura compensativa. 
                4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
          ai fini del riconoscimento di titoli  rilasciati  da  Paesi
          terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate  da
          specifiche direttive della Unione europea." 
                "Art. 50 (Disposizioni particolari per gli  esercenti
          le professioni sanitarie) 
                1. Presso il Ministero della sanita'  sono  istituiti
          elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie
          sprovviste di ordine o collegio professionale. 
                2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli  elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni  contenute  nel  Capo  I   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  5  aprile  1950,  n.  221,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
                3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
          elenchi speciali di cui al  comma  1  nonche'  gli  elenchi
          degli stranieri che hanno ottenuto  il  riconoscimento  dei
          titoli  abilitanti   all'esercizio   di   una   professione
          sanitaria. 
                4. L'iscrizione negli  albi  professionali  e  quella
          negli elenchi speciali di cui  al  comma  1  sono  disposte
          previo accertamento della conoscenza della lingua  Italiana
          e delle  speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
          professionale  in  Italia,  con  modalita'  stabilite   dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione, gli ordini e collegi  professionali  e  il
          Ministero  della  sanita',  con  oneri   a   carico   degli
          interessati. 
                5. 
                6. 
                7.  Con  le  procedure  di  cui  ai  commi  2   e   3
          dell'articolo  49,  il  Ministero  della  sanita'  provvede
          altresi', ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello
          svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio
          sanitario   nazionale,   al   riconoscimento   dei   titoli
          accademici,  di  studio  e  di  formazione   professionale,
          complementari di titoli  abilitanti  all'esercizio  di  una
          professione o arte sanitaria, conseguiti in  un  Paese  non
          appartenente all'Unione europea. 
                8.  La  dichiarazione  di  equipollenza  dei   titoli
          accademici   nelle   discipline    sanitarie,    conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale  degli  esami  di  profitto,  non   danno   titolo
          all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve
          essere acquisito il preventivo parere del  Ministero  della
          salute; il parere negativo non consente  l'iscrizione  agli
          albi professionali o agli elenchi speciali per  l'esercizio
          delle relative professioni sul territorio nazionale  e  dei
          Paesi dell'Unione europea. 
                8-bis. Entro due anni  dalla  data  di  rilascio  del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi al relativo albo professionale,  ove  esistente.
          Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento  perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi, il  decreto  di  riconoscimento  perde  efficacia,
          qualora l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a  fini
          lavorativi, per un periodo  di  due  anni  dalla  data  del
          rilascio." 
              Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206  recante
          "Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania" e' pubblicato nella GU
          Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl.  Ordinario  n.
          228. 
              Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                "Art. 38 Accesso dei  cittadini  degli  Stati  membri
          della Unione europea 
                1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
          e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno  Stato
          membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
          diritto di soggiorno permanente possono accedere  ai  posti
          di lavoro  presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non
          implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
          ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'  i   requisiti   indispensabili   all'accesso   dei
          cittadini di cui al comma 1. 
                3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
          adottata al livello dell'Unione europea,  all'equiparazione
          dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,    sentito    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. Secondo  le  disposizioni
          del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i
          titoli  accademici  e  di  servizio   rilevanti   ai   fini
          dell'ammissione al concorso e della nomina. 
                3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3  si
          applicano ai cittadini di Paesi terzi  che  siano  titolari
          del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
          periodo o che siano  titolari  dello  status  di  rifugiato
          ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
                3-ter.  Sono  fatte   salve,   in   ogni   caso,   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  in
          materia di conoscenza della lingua  italiana  e  di  quella
          tedesca  per  le  assunzioni  al  pubblico  impiego   nella
          provincia autonoma di Bolzano."