Art. 14 
 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. La misura di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  d),  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: 
    a) agli operatori sanitari; 
    b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; 
    c) ai dipendenti delle  imprese  che  operano  nell'ambito  della
produzione e dispensazione dei  farmaci,  dei  dispositivi  medici  e
diagnostici nonche' delle  relative  attivita'  di  ricerca  e  della
filiera integrata per i subfornitori. 
  2.  I  lavoratori  di  cui  al  presente  articolo,  sottoposti   a
sorveglianza,  sospendono  l'attivita'  nel  caso  di  sintomatologia
respiratoria o esito positivo per COVID-19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                "Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del
          COVID-19 
                1. Per contenere  e  contrastare  i  rischi  sanitari
          derivanti  dalla  diffusione   del   virus   COVID-19,   su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati, ciascuno di durata non superiore  a  trenta
          giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
          31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato
          con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio
          2020, e con possibilita'  di  modularne  l'applicazione  in
          aumento   ovvero   in   diminuzione   secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
                2. Ai sensi e per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                  a) limitazione della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni; 
                  b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,
          aree  gioco,  ville  e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                  c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                  d)  applicazione  della  misura  della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          rientrano da aree,  ubicate  al  di  fuori  del  territorio
          italiano; 
                  e) divieto assoluto di allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena perche' risultate positive al virus; 
                  f) limitazione o divieto  delle  riunioni  o  degli
          assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
                  g) limitazione o sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione in luogo pubblico  o  privato,  anche  di
          carattere  culturale,  ludico,   sportivo,   ricreativo   e
          religioso; 
                  h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                  i) chiusura di cinema,  teatri,  sale  da  concerto
          sale da ballo, discoteche, sale giochi,  sale  scommesse  e
          sale bingo,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
          ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                  l) sospensione  dei  congressi,  di  ogni  tipo  di
          riunione  o  evento  sociale  e  di  ogni  altra  attivita'
          convegnistica o  congressuale,  salva  la  possibilita'  di
          svolgimento a distanza; 
                  m)  limitazione   o   sospensione   di   eventi   e
          competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
          pubblici  o  privati,  ivi  compresa  la  possibilita'   di
          disporre  la  chiusura  temporanea  di   palestre,   centri
          termali, sportivi,  piscine,  centri  natatori  e  impianti
          sportivi, anche se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le
          modalita'  di  svolgimento   degli   allenamenti   sportivi
          all'interno degli stessi luoghi; 
                  n)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
          in luoghi aperti al pubblico; 
                  o) possibilita' di  disporre  o  di  affidare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione, la sospensione o la soppressione di  servizi  di
          trasporto  di  persone   e   di   merci,   automobilistico,
          ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne,  anche
          non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; 
                  p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche'  i
          corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
          altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                  q)  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                  r)  limitazione  o  sospensione  dei   servizi   di
          apertura al pubblico o chiusura dei  musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   nonche'
          dell'efficacia     delle     disposizioni     regolamentari
          sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
                  s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                  t)  limitazione  o  sospensione   delle   procedure
          concorsuali  e  selettive  finalizzate  all'assunzione   di
          personale presso datori di lavoro pubblici e  privati,  con
          possibilita' di esclusione dei casi in cui  la  valutazione
          dei  candidati  e'  effettuata   esclusivamente   su   basi
          curriculari ovvero con modalita' a  distanza,  fatte  salve
          l'adozione degli atti di avvio di dette procedure  entro  i
          termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure
          per le quali  risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei
          candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti
          per il conferimento di specifici incarichi; 
                  u)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di  quelle
          necessarie  per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi
          agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con
          modalita' idonee ad evitare assembramenti di  persone,  con
          obbligo a carico del gestore di predisporre  le  condizioni
          per garantire il rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; 
                  v) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti; 
                  z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                  aa)  limitazione  allo  svolgimento  di   fiere   e
          mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare  la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                  bb)  specifici  divieti  o  limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
          (DEA/PS); 
                  cc)   limitazione   dell'accesso   di   parenti   e
          visitatori a strutture  di  ospitalita'  e  lungo  degenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative  e  strutture   residenziali   per   anziani,
          autosufficienti e non, nonche' agli  istituti  penitenziari
          ed istituti penitenziari per minorenni; 
                  dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                  ee)  adozione  di  misure  di  informazione  e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                  ff) predisposizione di modalita' di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                  gg)  previsione  che  le  attivita'  consentite  si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                  hh)  eventuale  previsione  di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate. 
                3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,
          puo' essere imposto  lo  svolgimento  delle  attivita'  non
          oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di
          misure  di  cui  al  presente  articolo,   ove   cio'   sia
          assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'  e
          la  pubblica  utilita',  con  provvedimento  del   prefetto
          assunto dopo avere  sentito,  senza  formalita',  le  parti
          sociali interessate."