Art. 15 
 
 
Disposizioni  straordinarie   per   la   produzione   di   mascherine
         chirurgiche e dispositivi di protezione individuale 
 
  1. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  5-bis,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato  di  emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020, e' consentito produrre,  importare  e  immettere  in  commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi  di  protezione  individuale  in
deroga alle vigenti disposizioni. 
  2. I produttori e gli importatori delle mascherine  chirurgiche  di
cui al comma 1, e coloro  che  le  immettono  in  commercio  i  quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista,  inviano  all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione  nella  quale,  sotto  la
propria  esclusiva  responsabilita',  attestano  le   caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro  e  non
oltre  3  giorni  dall'invio  della  citata   autocertificazione,   i
produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto
superiore di sanita'  ogni  elemento  utile  alla  validazione  delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore  di
sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di  quanto  indicato
nel  presente  comma,  si  pronuncia  circa  la   rispondenza   delle
mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 
  3. I produttori, gli  importatori  dei  dispositivi  di  protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali  intendono  avvalersi  della  deroga  ivi  prevista,  inviano
all'INAIL  una  autocertificazione  nella  quale,  sotto  la  propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche  dei
citati dispositivi e dichiarano che gli  stessi  rispettano  tutti  i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente  normativa.  Entro  e  non
oltre  3  giorni  dall'invio  della  citata   autocertificazione,   i
produttori e gli importatori devono  altresi'  trasmettere  all'INAIL
ogni elemento utile alla validazione dei  dispositivi  di  protezione
individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine  di  3  giorni
dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma,  si  pronuncia
circa la rispondenza dei dispositivi di protezione  individuale  alle
norme vigenti. 
  4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai  commi  2  e  3  i
prodotti risultino non conformi alle  vigenti  norme,  impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia  di  autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio.