Art. 16 
 
 
               Ulteriori misure di protezione a favore 
                dei lavoratori e della collettivita' 
 
  1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale,
per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attivita'  sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  le  mascherine  chirurgiche   reperibili   in
commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis,  comma  3,
del presente decreto. 
  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli  individui  presenti  sull'intero   territorio   nazionale   sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  74  del
          citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                "Art. 74. Definizioni 
                1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per
          dispositivo   di   protezione   individuale,   di   seguito
          denominato  «DPI»,  qualsiasi  attrezzatura  destinata   ad
          essere indossata e tenuta  dal  lavoratore  allo  scopo  di
          proteggerlo  contro  uno  o  piu'  rischi  suscettibili  di
          minacciarne la sicurezza o la  salute  durante  il  lavoro,
          nonche' ogni complemento  o  accessorio  destinato  a  tale
          scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalita', del  campo
          di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1,
          2 e 3, paragrafo 1, numero  1),  del  regolamento  (UE)  n.
          2016/425."