Art. 17 bis 
 
 
           Disposizioni sul trattamento dei dati personali 
                      nel contesto emergenziale 
 
  1.  Fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  per  motivi  di
interesse  pubblico  nel  settore  della  sanita'  pubblica   e,   in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione
emergenziale  del  Servizio   sanitario   nazionale,   nel   rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i),  e  dell'articolo
10 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies,  comma
2, lettere t) e u), del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di  cui  al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti  attuatori  di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici  del
Ministero della salute  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita',  le
strutture pubbliche e private che operano  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a  garantire
l'esecuzione delle misure  disposte  ai  sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la
piu'  efficace  gestione  dei  flussi  e  dell'interscambio  di  dati
personali,   possono   effettuare   trattamenti,   ivi   inclusa   la
comunicazione tra loro,  dei  dati  personali,  anche  relativi  agli
articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  2016/679,  che  risultino
necessari  all'espletamento  delle  funzioni   ad   essi   attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 
  2. La comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  pubblici  e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche'  la  diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10  del
citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate  nei  casi  in  cui
risultino indispensabili ai fini dello  svolgimento  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 
  3. I trattamenti di dati personali di cui  ai  commi  1  e  2  sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati. 
  4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare  le  esigenze  di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella  afferente  alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di  cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni  di  cui  all'articolo
2-quaterdecies del codice di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente. 
  5. Nel contesto emergenziale in atto, ai  sensi  dell'articolo  23,
paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679,  fermo
restando quanto disposto  dall'articolo  82  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa  di  cui
all'articolo 13 del medesimo  regolamento  o  fornire  un'informativa
semplificata,  previa  comunicazione  orale  agli  interessati  dalla
limitazione. 
  6. Al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre  i  trattamenti  di  dati
personali effettuati nel  contesto  dell'emergenza  all'ambito  delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE  L  119
          del 4 giugno 2016. 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2-sexies
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice  in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la direttiva 95/46/CE): 
                "Art. 2-sexies (Trattamento di categorie  particolari
          di  dati  personali  necessario  per  motivi  di  interesse
          pubblico rilevante) 
                1. (Omissis) 
                2. Fermo quanto previsto dal comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                  a) accesso a  documenti  amministrativi  e  accesso
          civico; 
                  b) tenuta degli atti e  dei  registri  dello  stato
          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in
          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e
          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di
          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle
          generalita'; 
                  c) tenuta di  registri  pubblici  relativi  a  beni
          immobili o mobili; 
                  d) tenuta dell'anagrafe nazionale  degli  abilitati
          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
                  e) cittadinanza,  immigrazione,  asilo,  condizione
          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
                  f) elettorato attivo  e  passivo  ed  esercizio  di
          altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
                  g)   esercizio    del    mandato    degli    organi
          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di
          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
          rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
                  h)  svolgimento  delle   funzioni   di   controllo,
          indirizzo  politico,  inchiesta  parlamentare  o  sindacato
          ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla  legge
          e dai regolamenti degli organi  interessati  per  esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
                  i)  attivita'   dei   soggetti   pubblici   dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione  e  contrasto  all'evasione  fiscale;
          (18) 
                  l) attivita' di controllo e ispettive; 
                  m) concessione, liquidazione, modifica e revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
                  n)  conferimento  di  onorificenze  e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
                  o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti  del
          terzo settore; 
                  p) obiezione di coscienza; 
                  q) attivita' sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                  r)  rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
                  s)  attivita'  socio-assistenziali  a  tutela   dei
          minori  e  soggetti  bisognosi,   non   autosufficienti   e
          incapaci; 
                  t)  attivita'   amministrative   e   certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano; 
                  u) compiti del servizio sanitario nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
                  v)   programmazione,    gestione,    controllo    e
          valutazione   dell'assistenza   sanitaria,   ivi    incluse
          l'instaurazione,  la  gestione,  la  pianificazione  e   il
          controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i  soggetti
          accreditati  o  convenzionati  con  il  servizio  sanitario
          nazionale; 
                  z)      vigilanza      sulle       sperimentazioni,
          farmacovigilanza,    autorizzazione    all'immissione    in
          commercio e  all'importazione  di  medicinali  e  di  altri
          prodotti di rilevanza sanitaria; 
                  aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
                  bb) istruzione e formazione in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
                  cc) trattamenti effettuati a fini di  archiviazione
          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
                  dd)  instaurazione,  gestione  ed  estinzione,   di
          rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non  retribuito
          o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva." 
              Si riporta il testo degli articoli 4 e  13  del  citato
          decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                "Art. 4.  Componenti  del  Servizio  nazionale  della
          protezione civile 
                1. Lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e gli enti locali sono  componenti  del
          Servizio  nazionale  e  provvedono   all'attuazione   delle
          attivita' di  cui  all'articolo  2,  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti e competenze. 
                2.  Le  componenti  del  Servizio  nazionale  possono
          stipulare  convenzioni  con  le  strutture  operative  e  i
          soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o  con
          altri soggetti pubblici. 
                3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono
          o  gestiscono  informazioni  utili  per  le  finalita'  del
          presente   decreto,   sono   tenute   ad   assicurarne   la
          circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio  stesso,
          nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
          trasparenza e di protezione dei  dati  personali,  ove  non
          coperte  da  segreto  di  Stato,   ovvero   non   attinenti
          all'ordine  e  alla   sicurezza   pubblica   nonche'   alla
          prevenzione e repressione di reati." 
                "Art. 13. Strutture operative del Servizio  nazionale
          della protezione civile 
                1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che
          opera quale componente fondamentale del Servizio  nazionale
          della   protezione   civile,   sono   strutture   operative
          nazionali: 
                  a) le Forze armate; 
                  b) le Forze di polizia; 
                  c) gli  enti  e  istituti  di  ricerca  di  rilievo
          nazionale  con  finalita'  di  protezione   civile,   anche
          organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
          di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale  delle
          ricerche; 
                  d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
                  e) il volontariato organizzato di protezione civile
          iscritto  nell'elenco   nazionale   del   volontariato   di
          protezione  civile,  l'Associazione   della   Croce   rossa
          italiana  e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
          speleologico; 
                  f)  il  Sistema   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente; 
                  g) le strutture preposte alla gestione dei  servizi
          meteorologici a livello nazionale; 
                  g-bis) le articolazioni centrali e periferiche  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo appositamente organizzate  per  la  gestione  delle
          attivita'  di  messa  in  sicurezza  e   salvaguardia   del
          patrimonio culturale in  caso  di  emergenze  derivanti  da
          calamita' naturali. 
                2. Concorrono, altresi', alle attivita' di protezione
          civile gli ordini e i collegi professionali e i  rispettivi
          Consigli nazionali, anche mediante forme associative  o  di
          collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra
          i  rispettivi  Consigli  nazionali  nell'ambito   di   aree
          omogenee, e gli enti, gli istituti e le  agenzie  nazionali
          che svolgono funzioni in materia  di  protezione  civile  e
          aziende,  societa'  e  altre  organizzazioni  pubbliche   o
          private che svolgono funzioni utili  per  le  finalita'  di
          protezione civile. 
                2-bis. Il Dipartimento della protezione civile  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  i  comuni  e  i
          commissari  delegati  di  cui  all'articolo  25,  comma  7,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  possono  porre  in   essere   attivita'
          connesse con la valutazione dell'impatto  e  il  censimento
          dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche  e
          private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo  con
          il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, fatte salve le competenze delle Province  autonome
          di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali
          di protezione civile di cui all'articolo 7, anche  mediante
          accordi o convenzioni con i Consigli nazionali  di  cui  al
          comma 2 del presente articolo, anche ove  costituiti  nelle
          forme associative o di collaborazione o di cooperazione  di
          cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi  dei
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          ad essi afferenti. 
                3. Le Regioni,  relativamente  ai  rispettivi  ambiti
          territoriali,  e   nei   limiti   delle   competenze   loro
          attribuite, possono individuare proprie strutture operative
          regionali  del  Servizio  nazionale,  in  ambiti  operativi
          diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui  al
          comma 1. 
                4.  Le  strutture  operative  nazionali  e  regionali
          svolgono,   nell'ambito   delle    rispettive    competenze
          istituzionali,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  le
          attivita' previste dal presente decreto. Con  le  direttive
          di  cui  all'articolo  15,  si  provvede   a   disciplinare
          specifiche  forme   di   partecipazione,   integrazione   e
          collaborazione  delle  strutture  operative  nel   Servizio
          nazionale della protezione civile. 
                5. Le modalita' e le procedure relative  al  concorso
          delle Forze armate alle  attivita'  previste  dal  presente
          decreto  sono  disciplinate,  secondo  quanto  previsto  in
          materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92  e  549-bis  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sulla  proposta  del
          Capo del Dipartimento della protezione civile, di  concerto
          con  il  Ministro   della   difesa,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Con il medesimo decreto si provvede  alla  definizione
          delle modalita', dei requisiti e delle condizioni con  cui,
          su richiesta  delle  autorita'  di  protezione  civile,  in
          occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
          c),  limitatamente  alla  durata  delle  relative  esigenze
          emergenziali, il personale militare puo' eseguire lavori  e
          realizzare  opere  temporanee,  anche   avvalendosi   delle
          deroghe,  in  materia  di  norme  tecniche,  autorizzazioni
          ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le
          ordinanze di cui all'articolo 25." 
              Per  i  riferimenti  dell'  ordinanza  del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3  febbraio
          2020 si veda nei riferimenti normativi all'art. 5-bis. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2   del   citato
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: 
                "Art. 2. Attuazione delle misure di contenimento 
                1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della   difesa,   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per  i
          profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza
          e proporzionalita', i  provvedimenti  di  cui  al  presente
          comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato  tecnico
          scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  dipartimento
          della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 
                2.  Nelle  more   dell'adozione   dei   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  1  e
          con efficacia limitata fino a  tale  momento,  in  casi  di
          estrema necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le
          misure di cui all'articolo 1 possono  essere  adottate  dal
          Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833. 
                3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e  gli  atti
          adottati sulla base dei decreti e delle  ordinanze  emanati
          ai  sensi  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.   6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          13,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  32  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
          originariamente previsti le  misure  gia'  adottate  con  i
          decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  adottati
          in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020  e  22
          marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata  in
          vigore  del  presente  decreto.  Le  altre  misure,  ancora
          vigenti alla  stessa  data  continuano  ad  applicarsi  nel
          limite di ulteriori dieci giorni. 
                4. Per  gli  atti  adottati  ai  sensi  del  presente
          decreto i termini per il controllo preventivo  della  Corte
          dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge  24
          novembre 2000, n. 340,  sono  dimezzati.  In  ogni  caso  i
          provvedimenti adottati in attuazione del presente  decreto,
          durante lo svolgimento della fase del controllo  preventivo
          della Corte  dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
          esecutori ed esecutivi,  a  norma  degli  articoli  21-bis,
          21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
          articolo sono pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana  e  comunicati  alle  Camere  entro  il
          giorno successivo alla loro  pubblicazione.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri o un Ministro  da  lui  delegato
          riferisce ogni quindici giorni  alle  Camere  sulle  misure
          adottate ai sensi del presente decreto." 
              Si riporta il testo degli articoli 2-quaterdecies e  82
          del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                "Art.  2-quaterdecies  (Attribuzione  di  funzioni  e
          compiti a soggetti designati) 
                1. Il titolare  o  il  responsabile  del  trattamento
          possono  prevedere,  sotto  la  propria  responsabilita'  e
          nell'ambito  del   proprio   assetto   organizzativo,   che
          specifici compiti e funzioni  connessi  al  trattamento  di
          dati  personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,
          espressamente  designate,  che  operano   sotto   la   loro
          autorita'. 
                2. Il titolare  o  il  responsabile  del  trattamento
          individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare  al
          trattamento dei dati personali le persone che operano sotto
          la propria autorita' diretta." 
                "Art.  82  (Emergenze  e  tutela   della   salute   e
          dell'incolumita' fisica) 
                1. Le informazioni di cui agli articoli 13 e  14  del
          Regolamento   possono   essere    rese    senza    ritardo,
          successivamente alla prestazione,  nel  caso  di  emergenza
          sanitaria o di igiene pubblica per la quale  la  competente
          autorita' ha adottato un'ordinanza contingibile ed  urgente
          ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 112. 
                2. Tali informazioni  possono  altresi'  essere  rese
          senza ritardo, successivamente alla  prestazione,  in  caso
          di: 
                  a) impossibilita' fisica, incapacita'  di  agire  o
          incapacita' di  intendere  o  di  volere  dell'interessato,
          quando non e' possibile rendere le informazioni,  nei  casi
          previsti, a  chi  esercita  legalmente  la  rappresentanza,
          ovvero a un  prossimo  congiunto,  a  un  familiare,  a  un
          convivente o unito civilmente ovvero  a  un  fiduciario  ai
          sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n.  219
          o, in loro assenza, al responsabile della struttura  presso
          cui dimora l'interessato; 
                  b) rischio grave, imminente ed irreparabile per  la
          salute o l'incolumita' fisica dell'interessato. 
                3. Le informazioni di cui al comma 1  possono  essere
          rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche
          in caso di prestazione medica che puo' essere  pregiudicata
          dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestivita' o
          efficacia. 
                4. Dopo il  raggiungimento  della  maggiore  eta'  le
          informazioni sono fornite all'interessato nel caso  in  cui
          non siano state fornite in precedenza."