Art. 17 ter 
 
 
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome
  di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie 
 
  1. Le disposizioni del presente  titolo  si  applicano  anche  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi  ordinamenti
e ove non diversamente previsto,  entro  i  limiti  delle  rispettive
disponibilita' di bilancio. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter,  2-quater,
5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita'
stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le  regioni  e
comunque  nei  limiti  del  finanziamento  sanitario  corrente   come
rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto,  anche
alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2,  comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517  (Disciplina
          dei  rapporti   fra   Servizio   sanitario   nazionale   ed
          universita', a norma dell'articolo 6 della L.  30  novembre
          1998, n. 419): 
                "Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie. 
                1. (Omissis) 
                2.  Per  un  periodo  transitorio  di  quattro   anni
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  le  aziende
          ospedaliero-universitarie    si    articolano,    in    via
          sperimentale, in due tipologie organizzative: 
                  a) aziende ospedaliere costituite in  seguito  alla
          trasformazione  dei  policlinici  universitari  a  gestione
          diretta,  denominate  aziende   ospedaliere   universitarie
          integrate con il Servizio sanitario nazionale; 
                  b)   aziende   ospedaliere   costituite    mediante
          trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
          prevalenza del corso di laurea  in  medicina  e  chirurgia,
          anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
          denominate    aziende     ospedaliere     integrate     con
          l'universita'."