Art. 17 ter Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita' stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419): "Art. 2. Aziende ospedaliero-universitarie. 1. (Omissis) 2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative: a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita', denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'."