Art. 18 
 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti
dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis,  commi  1,  lettera  a),  e  5,
2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti
tra le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente  decreto
e 660 milioni di euro ripartiti sulla base  di  quanto  disposto  dal
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  13  marzo  2020.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  gli  enti  dei  rispettivi  servizi  sanitari   regionali
provvedono, sulla contabilita' dell'anno  2020,  all'apertura  di  un
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «  COV  20
»,  garantendo  pertanto  una  tenuta  distinta   degli   accadimenti
contabili legati  alla  gestione  dell'emergenza  che  in  ogni  caso
confluiscono nei modelli economici di cui  al  decreto  del  Ministro
della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
23 alla Gazzetta Ufficiale  n.  147  del  25  giugno  2019.  Ciascuna
regione e  provincia  autonoma  e'  tenuta  a  redigere  un  apposito
programma operativo per la gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  da
approvare da parte del Ministero della  salute  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte  dei
predetti Ministeri congiuntamente. 
  2.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti  dalla  diffusione   del   COVID-19,   per   le   verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario  nazionale  relative
all'anno 2019, per l'anno 2020  il  termine  del  30  aprile  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311  e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31  maggio
e' differito al 30 giugno. 
  3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse  allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in  data  31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui  all'articolo  44,  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'  incrementato  di  1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6,  comma
10. 
  4. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 174 dell'articolo 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
                "174.   Al   fine   del   rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8,  comma
          1, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          divieto di effettuare spese non  obbligatorie  fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio, la regione  non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie
          sono nulli. In sede di verifica annuale  degli  adempimenti
          la  regione  interessata   e'   tenuta   ad   inviare   una
          certificazione,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale
          dell'ente e  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,
          attestante il rispetto del predetto vincolo." 
              Per  il  testo  dell'articolo  44  del  citato  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 5-quinquies.