Art. 18 bis 
 
 
                  Finanziamento delle case rifugio 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento
ad essa collegate, e' autorizzata per l'anno 2020  l'ulteriore  spesa
di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private
esistenti su tutto il  territorio  nazionale  al  fine  di  sostenere
l'emersione del fenomeno della  violenza  domestica  e  di  garantire
un'adeguata protezione alle vittime. 
  2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.