Art. 2 Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute 1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. 2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): "Art. 34-ter Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi 1. - 4. (Omissis) 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate."