Art. 2 
 
 
                  Potenziamento delle risorse umane 
                     del Ministero della salute 
 
  1. Tenuto conto della necessita'  di  potenziare  le  attivita'  di
vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso
i  principali  porti  e  aeroporti,  anche  al   fine   di   adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove  esigenze  sanitarie
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a  tempo  determinato
con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti  sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari  e  29  unita'  di
personale non dirigenziale con il profilo  professionale  di  tecnico
della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1,
del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici  periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre  amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. 
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno  2020,  di  euro
6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di  euro  1.697.665  per  l'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede,  quanto  a  2.345.000  euro  per
l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a  2.000.000  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2022  e  2023,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  e,  quanto  a
2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e  a
4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo  del
fondo di parte  corrente  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  5  dell'articolo  34-ter
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                "Art. 34-ter Accertamento  e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate."