Art. 2 bis 
 
 
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il
  conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari 
 
  1. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  e  di  garantire  i  livelli
essenziali  di  assistenza   nonche'   per   assicurare   sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti  letto  per  la  terapia
intensiva e sub-intensiva necessari alla cura  dei  pazienti  affetti
dal predetto virus, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato  dal
Consiglio dei ministri con deliberazione in  data  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio  2020,
possono: 
    a) procedere al  reclutamento  del  personale  delle  professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.   233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561,  e  dalla  legge  18
febbraio 1989, n. 56, e degli  operatori  sociosanitari,  nonche'  di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e  al  penultimo  anno  di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo  incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a
sei mesi,  prorogabili  in  ragione  del  perdurare  dello  stato  di
emergenza sino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  all'articolo  7  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  all'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici  specializzandi  restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire  il  trattamento  economico  previsto  dal   contratto   di
formazione   medico-specialistica,   integrato    dagli    emolumenti
corrisposti  per  l'attivita'  lavorativa  svolta.  Il   periodo   di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo  di  studi  che
conduce  al  conseguimento  del  diploma  di   specializzazione.   Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero  delle  attivita'  formative,  teoriche   e   assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi  formativi  previsti.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia  di  spesa   di   personale,   nei   limiti   delle   risorse
complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con  decreto  del
Ragioniere generale dello  Stato  10  marzo  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020; 
    b)  procedere  alle  assunzioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti  e  con  le
modalita'  ivi  previsti  compreso  il   trattamento   economico   da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro  ivi  previsto.  Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono  avvenire  nell'ambito
delle strutture  accreditate  della  rete  formativa  e  la  relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto  formativo  deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione. 
  2.  I  contratti  di  lavoro  autonomo  stipulati  in  assenza  dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.  L'attivita'  di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante  lo  stato  di
emergenza  integra,  per  la  durata  della  stessa,   il   requisito
dell'anzianita' lavorativa di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  3. Gli incarichi di cui al comma  1,  lettera  a),  possono  essere
conferiti anche  ai  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio  della  professione  medica  e  iscritti  agli   ordini
professionali. 
  4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto  dal  comma
2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera  a),  conferiti,  per  le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata
ivi previsto. 
  5. Fino al 31 luglio 2020, al fine  di  far  fronte  alle  esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e  di
garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  all'articolo  7
del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche  facendo  ricorso  agli
idonei  collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono
conferire incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
coordinata e continuativa, con durata non superiore  a  sei  mesi,  e
comunque entro il termine  dello  stato  di  emergenza,  a  dirigenti
medici,  veterinari  e  sanitari  nonche'  al  personale  del   ruolo
sanitario del comparto sanita', collocati in  quiescenza,  anche  ove
non iscritti al competente  albo  professionale  in  conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza. I predetti  incarichi,  qualora  necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai  vincoli  previsti  dalla
legislazione vigente in materia di spesa  di  personale,  nei  limiti
delle risorse complessivamente  indicate  per  ciascuna  regione  con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli  incarichi  di
cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da
lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, e  successive  modificazioni  (Ricostituzione
          degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie   e   per   la
          disciplina dell'esercizio delle professioni stesse): 
                "Art. 1. Ordini delle professioni sanitarie. 
                1. Nelle  circoscrizioni  geografiche  corrispondenti
          alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono
          costituiti  gli  Ordini  dei   medici-chirurghi   e   degli
          odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,  dei  biologi,
          dei    fisici,    dei    chimici,     delle     professioni
          infermieristiche, della  professione  di  ostetrica  e  dei
          tecnici sanitari di radiologia medica e  delle  professioni
          sanitarie   tecniche,   della   riabilitazione   e    della
          prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti
          nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione  al
          numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano
          altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale  o
          demografico, il Ministero della  salute,  d'intesa  con  le
          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini
          interessati,  puo'  disporre  che  un  Ordine   abbia   per
          competenza   territoriale   due   o   piu'   circoscrizioni
          geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni. 
                2.  Per  l'esercizio  di  funzioni   di   particolare
          rilevanza, il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le
          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini
          interessati,  puo'  disporre  il   ricorso   a   forme   di
          avvalimento o di associazione tra i medesimi. 
                3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
                  a) sono enti  pubblici  non  economici  e  agiscono
          quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
          interessi pubblici,  garantiti  dall'ordinamento,  connessi
          all'esercizio professionale; 
                  b)   sono   dotati   di   autonomia   patrimoniale,
          finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
          vigilanza  del  Ministero  della  salute;  sono  finanziati
          esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
          per la finanza pubblica; 
                  c)   promuovono   e   assicurano    l'indipendenza,
          l'autonomia  e  la  responsabilita'  delle  professioni   e
          dell'esercizio       professionale,       la       qualita'
          tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione
          sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei  principi
          etici dell'esercizio professionale indicati nei  rispettivi
          codici deontologici, al fine di garantire la  tutela  della
          salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
          rappresentanza sindacale; 
                  d) verificano il  possesso  dei  titoli  abilitanti
          all'esercizio  professionale  e  curano  la  tenuta,  anche
          informatizzata, e la pubblicita', anche  telematica,  degli
          albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
          specifici elenchi; 
                  e) assicurano un adeguato sistema  di  informazione
          sull'attivita'  svolta,  per  garantire  accessibilita'   e
          trasparenza alla loro azione, in coerenza  con  i  principi
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                  f)  partecipano  alle   procedure   relative   alla
          programmazione  dei  fabbisogni  di  professionisti,   alle
          attivita'   formative   e   all'esame    di    abilitazione
          all'esercizio professionale; 
                  g) rendono il  proprio  parere  obbligatorio  sulla
          disciplina   regolamentare   dell'esame   di   abilitazione
          all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
          previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio  degli
          Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; 
                  h) concorrono con le autorita'  locali  e  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          possano  interessare  l'Ordine  e  contribuiscono  con   le
          istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private  alla
          promozione, organizzazione e  valutazione  delle  attivita'
          formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo
          continuo professionale di tutti  gli  iscritti  agli  albi,
          promuovendo il  mantenimento  dei  requisiti  professionali
          anche tramite i crediti formativi acquisiti sul  territorio
          nazionale e all'estero; 
                  i)   separano,   nell'esercizio   della    funzione
          disciplinare,   a   garanzia   del   diritto   di   difesa,
          dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
          la funzione istruttoria da quella giudicante. A  tal  fine,
          in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di  albo,
          composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
          sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
          di albo  della  corrispettiva  professione,  garantendo  la
          rappresentanza di tutti gli  Ordini,  e  un  rappresentante
          estraneo  alla  professione  nominato  dal  Ministro  della
          salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti  o  su
          richiesta  del  presidente  della  competente   commissione
          disciplinare o d'ufficio,  compiono  gli  atti  preordinati
          all'instaurazione    del     procedimento     disciplinare,
          sottoponendo  all'organo   giudicante   la   documentazione
          acquisita e le motivazioni per  il  proscioglimento  o  per
          l'apertura del  procedimento  disciplinare,  formulando  in
          questo caso il profilo  di  addebito.  I  componenti  degli
          uffici istruttori non possono partecipare  ai  procedimenti
          relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
                  l) vigilano sugli iscritti agli albi, in  qualsiasi
          forma giuridica svolgano la loro  attivita'  professionale,
          compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
          secondo una graduazione correlata alla volontarieta'  della
          condotta, alla gravita' e alla reiterazione  dell'illecito,
          tenendo conto  degli  obblighi  a  carico  degli  iscritti,
          derivanti dalla normativa nazionale e regionale  vigente  e
          dalle  disposizioni  contenute  nei   contratti   e   nelle
          convenzioni nazionali di lavoro." 
              La legge 17 aprile 1956, n. 561  recante  "Ratifica  ai
          sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  luogotenenziale
          16 marzo 1946, n. 98, di decreti  legislativi  emanati  dal
          Governo durante il periodo della Costituente" e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 25 giugno 1956, n. 156. 
              La  legge  18  febbraio  1989,  n.  56   e   successive
          modificazioni recante  "Ordinamento  della  professione  di
          psicologo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989,
          n. 46, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   547   e   548-bis
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
                "547.  A  partire  dal  terzo  anno  del   corso   di
          formazione specialistica, i medici e  i  medici  veterinari
          regolarmente   iscritti   sono   ammessi   alle   procedure
          concorsuali  per  l'accesso  alla   dirigenza   del   ruolo
          sanitario nella specifica disciplina bandita  e  collocati,
          all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria
          separata." 
                "548-bis.  Le  aziende  e  gli  enti   del   Servizio
          sanitario   nazionale,    nei    limiti    delle    proprie
          disponibilita' di bilancio e nei limiti  di  spesa  per  il
          personale  previsti  dalla  disciplina   vigente,   possono
          procedere fino  al  31  dicembre  2022  all'assunzione  con
          contratto di lavoro subordinato  a  tempo  determinato  con
          orario  a  tempo  parziale  in   ragione   delle   esigenze
          formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati  nella
          graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto
          dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea
          relativamente al possesso del titolo di  formazione  medica
          specialistica. Il contratto non puo' avere durata superiore
          alla durata residua del corso di formazione  specialistica,
          fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo
          24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo  17
          agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato una sola volta
          fino al  conseguimento  del  titolo  di  formazione  medica
          specialistica e comunque per un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi.  L'interruzione  definitiva  del  percorso  di
          formazione specialistica comporta la risoluzione automatica
          del contratto di lavoro. I medici  e  i  medici  veterinari
          specializzandi assunti ai sensi  del  presente  comma  sono
          inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento
          economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e
          commisurato  alle  attivita'   assistenziali   svolte,   si
          applicano  le   disposizioni   del   contratto   collettivo
          nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica  e
          veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono
          attivita'  assistenziali  coerenti  con   il   livello   di
          competenze   e   di   autonomia   raggiunto   e   correlato
          all'ordinamento  didattico   di   corso,   alle   attivita'
          professionalizzanti nonche' al programma formativo  seguito
          e all'anno di corso di studi superato. Gli  specializzandi,
          per la durata del rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
          restano   iscritti   alla   scuola   di    specializzazione
          universitaria e la  formazione  specialistica  e'  a  tempo
          parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo  22
          della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi  tra
          le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          le  universita'  interessate  sono  definite,  sulla   base
          dell'accordo  quadro  adottato  con  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, previa intesa in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, le  modalita'  di
          svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale
          e delle attivita' formative teoriche  e  pratiche  previste
          dagli ordinamenti e regolamenti didattici della  scuola  di
          specializzazione  universitaria.  La   formazione   teorica
          compete alle universita'. La formazione pratica  e'  svolta
          presso  l'azienda  sanitaria  o   l'ente   d'inquadramento,
          purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43  del  decreto
          legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti  di
          ricovero e  cura  a  carattere  scientifico.  Nel  suddetto
          periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo  del
          trattamento economico previsto dal contratto di  formazione
          specialistica di  cui  agli  articoli  37  e  seguenti  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che  il
          trattamento  economico  attribuito,  con  oneri  a  proprio
          esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento,
          se inferiore  a  quello  gia'  previsto  dal  contratto  di
          formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a
          quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento  del
          relativo titolo di formazione medica specialistica,  coloro
          che  sono  assunti  ai  sensi  del  presente   comma   sono
          inquadrati a  tempo  indeterminato  nell'ambito  dei  ruoli
          della dirigenza del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 548." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                "Art. 7 Gestione delle risorse umane 
                1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  parita'
          e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni
          forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa  al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                6-bis. Le amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo  110,  comma
          6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' articolo 1, comma 5, della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14
          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218." 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
                "Art.  6   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi 
                1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui  all'  articolo
          1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
                2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
                3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
                4. All'articolo 62, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
                6.  Nelle  societa'  inserite  nel  conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
                7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
                8. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
                9. A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
                10. 
                11.  Le  societa',  inserite  nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
                12. A decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad attivita'  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
                13.  A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa   annua
          sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
                14. A decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza  pubblica.  Non  si  applica,
          altresi',  alle  autovetture  utilizzate   dall'Ispettorato
          centrale della tutela della qualita'  e  repressione  frodi
          dei prodotti agroalimentari. 
                15.   All'art.   41,    comma    16-quinquies,    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  in
          fine, sono aggiunti i seguenti periodi:  «Il  corrispettivo
          previsto dal presente comma e' versato entro il 31  ottobre
          2010 all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                16. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
                17. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
                18. Tutte le operazioni compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                19. 
                20. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del  presente  decreto.  In  aggiunta  alle
          risorse  accantonate  ai  sensi  del  secondo  periodo,   a
          decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e'  stanziato
          un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a  spese
          di investimento,  da  attribuire  alle  regioni  a  statuto
          ordinario che hanno rispettato il parametro di  virtuosita'
          di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti  con  il
          decreto di cui al quarto periodo. 
                21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                21-bis. Le disposizioni di cui al  presente  articolo
          non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
                21-ter. 
                21-quater. 
                21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
                21-sexies. Per gli  anni  dal  2011  al  2023,  ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2,  e  all'  articolo
          48, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali ai sensi  dell'  articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'  articolo  19,  comma  5-bis,  del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie. 
                21-septies. All' articolo 17, comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa." 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c),  e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche),come modificato  dalla  presente
          legge: 
                "Art. 20. Superamento del precariato nelle  pubbliche
          amministrazioni 
                1. (Omissis) 
                2.    Nello    stesso    triennio    2018-2020,    le
          amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il  piano
          triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e
          ferma   restando   la   garanzia   dell'adeguato    accesso
          dall'esterno, previa indicazione della  relativa  copertura
          finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non
          superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili,  al
          personale non dirigenziale che possegga  tutti  i  seguenti
          requisiti: 
                  a) risulti titolare, successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre  2017,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. " 
              Si riporta il testo del comma  9  dell'articolo  5  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                "Art.  5   Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni 
                1. - 8. (Omissis) 
                9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. " 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
                "Art. 14.  Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi 
                1. - 2. (Omissis) 
                3. La pensione quota 100 non  e'  cumulabile,  a  far
          data dal primo giorno di decorrenza della pensione  e  fino
          alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla  pensione
          di  vecchiaia,  con  i  redditi  da  lavoro  dipendente   o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo  occasionale,  nel  limite  di  5.000  euro  lordi
          annui."