Art. 2 ter 
 
 
                    Misure urgenti per l'accesso 
                   al Servizio sanitario nazionale 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione  delle   prestazioni   di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,  le  aziende  e  gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia'  in  servizio  nonche'  di  ricorrere  agli
idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,  possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,  conferire  incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori  socio-sanitari  di  cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 
  2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti  previa
selezione, per titoli o colloquio orale  o  per  titoli  e  colloquio
orale,  attraverso  procedure  comparative  che  prevedono  forme  di
pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di
cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono  rinnovabili.  I
predetti incarichi,  qualora  necessario,  possono  essere  conferiti
anche in deroga, limitatamente  alla  spesa  gravante  sull'esercizio
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente  in  materia  di
spesa  di  personale,  nei  limiti  delle  risorse   complessivamente
indicate per ciascuna regione con  decreto  del  Ragioniere  generale
dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66
del 13 marzo 2020.  Per  la  spesa  relativa  all'esercizio  2021  si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione presso le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale. 
  4. Limitatamente alla sola seconda  sessione  dell'anno  accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti  alle  classi
delle  lauree  nelle   professioni   sanitarie   (L/SNT1),   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si  svolge,
previa  certificazione  delle  competenze  acquisite  a  seguito  del
tirocinio pratico  svolto  durante  i  rispettivi  corsi  di  studio,
secondo le  indicazioni  di  cui  al  punto  2  della  circolare  del
Ministero   della   salute   e   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. 
  5. Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
conferiti  anche  ai  medici  specializzandi  iscritti   regolarmente
all'ultimo  e  al  penultimo  anno   di   corso   della   scuola   di
specializzazione.  I  medici  specializzandi  restano  iscritti  alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire  il
trattamento  economico   previsto   dal   contratto   di   formazione
medicospecialistica,  integrato  dagli  emolumenti   corrisposti   in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo  stato  di
emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce  al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
                "Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
          Universita') 
                1. 
                2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
          sanitario  nazionale,  connesse   alla   formazione   degli
          specializzandi e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali  del
          Servizio sanitario nazionale, le universita' e  le  regioni
          stipulano specifici protocolli di intesa  per  disciplinare
          le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi tra le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
          unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura  a
          carattere  scientifico  e  gli   istituti   zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica, nelle scuole  di  specializzazione  attivate
          presso le predette  strutture  sanitarie  in  possesso  dei
          requisiti di idoneita' di cui  all'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita'  dei  corsi
          di   insegnamento   previsti   dall'ordinamento   didattico
          universitario e'  affidata  ai  dirigenti  delle  strutture
          presso  le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,   in
          conformita' ai protocolli d'intesa di cui al  comma  1.  Ai
          fini della programmazione del numero degli  specialisti  da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2
          del decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  257,  tenendo
          anche conto delle esigenze  conseguenti  alle  disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza  di  cui  all'articolo  15  del
          presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito
          presso  le  predette  scuole  e'  rilasciato  a  firma  del
          direttore  della  scuola  e  del  rettore  dell'universita'
          competente. Sulla base delle esigenze di  formazione  e  di
          prestazioni  rilevate   dalla   programmazione   regionale,
          analoghe  modalita'  per   l'istituzione   dei   corsi   di
          specializzazione possono  essere  previste  per  i  presidi
          ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture
          siano in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  previsti
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.
          257. 
                3. A norma dell'articolo 1, lettera o),  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del  personale
          sanitario infermieristico, tecnico e  della  riabilitazione
          avviene in sede ospedaliera ovvero presso  altre  strutture
          del Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni  private
          accreditate. I requisiti di  idoneita'  e  l'accreditamento
          delle strutture sono disciplinati con decreto del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          d'intesa con il Ministro della sanita'. Il  Ministro  della
          sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
          professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
          ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'articolo 9
          della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. Per tali finalita' le  regioni  e  le  universita'
          attivano appositi protocolli di intesa  per  l'espletamento
          dei corsi di cui all'articolo 2  della  legge  19  novembre
          1990, n. 341. La  titolarita'  dei  corsi  di  insegnamento
          previsti  dall'ordinamento   didattico   universitario   e'
          affidata  di  norma  a  personale   del   ruolo   sanitario
          dipendente dalle strutture presso le  quali  si  svolge  la
          formazione stessa, in possesso dei  requisiti  previsti.  I
          rapporti in attuazione delle predette intese sono  regolati
          con  appositi  accordi  tra  le  universita',  le   aziende
          ospedaliere, le unita'  sanitarie  locali,  le  istituzioni
          pubbliche e private accreditate e gli istituti di  ricovero
          e cura a carattere scientifico. I diplomi  conseguiti  sono
          rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore
          dell'universita' competente. L'esame finale,  che  consiste
          in una prova scritta  ed  in  una  prova  pratica,  abilita
          all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame  e'
          assicurata  la  presenza  di  rappresentanti  dei   collegi
          professionali, ove costituiti. I corsi di  studio  relativi
          alle figure professionali individuate ai sensi del presente
          articolo e previsti  dal  precedente  ordinamento  che  non
          siano stati riordinati ai sensi del  citato  art.  9  della
          legge 19 novembre 1990, n. 341, sono  soppressi  entro  due
          anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque,
          il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
          entro il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal precedente ordinamento e' in  ogni  caso  richiesto  il
          possesso di un diploma di scuola  secondaria  superiore  di
          secondo grado di durata quinquennale.  Alle  scuole  ed  ai
          corsi disciplinati dal  precedente  ordinamento  e  per  il
          predetto periodo temporale possono accedere  gli  aspiranti
          che abbiano superato il primo biennio di scuola  secondaria
          superiore per i posti che non dovessero essere coperti  dai
          soggetti in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore di secondo grado. 
                4. In caso  di  mancata  stipula  dei  protocolli  di
          intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni
          dalla costituzione delle nuove unita'  sanitarie  locali  e
          delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
          approvati dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta dei Ministri della sanita'  e  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
                5. Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina  e
          chirurgia il personale laureato medico  ed  odontoiatra  di
          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
          tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato  il
          contenuto delle attribuzioni dei profili del  collaboratore
          e del funzionario tecnico socio- sanitario in possesso  del
          diploma  di  laurea  in  medicina   e   chirurgia   ed   in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
          nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia  ed
          in odontoiatria."