Art. 2 quater 
 
 
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle  aziende
            e degli enti del Servizio sanitario nazionale 
 
  1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 2-bis e 2-ter del presente  decreto,  le  regioni  procedono
alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  6  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                "Art. 6 Organizzazione degli uffici e  fabbisogni  di
          personale 
                1.   Le   amministrazioni    pubbliche    definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale,   ove   prevista   nei   contratti    collettivi
          nazionali."