Art. 2 quater Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale 1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Art. 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali."