Art. 2 quinquies 
 
 
            Misure urgenti per il reclutamento dei medici 
        di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 
 
  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina  generale
e' consentita l'instaurazione di un rapporto  convenzionale  a  tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di  attivita'
svolte dai suddetti medici devono  essere  considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante  la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli  elenchi  della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino  alla
fine della durata dello stato  di  emergenza.  Le  ore  di  attivita'
svolte dai suddetti medici devono  essere  considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo  previsto  dall'articolo  26,  comma   1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di  un  numero  di  assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio  e'  sospesa.  Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del  ciclo  di
studi che conduce al conseguimento del diploma  di  specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle  attivita'  formative,  teoriche  e  assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
  3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVlD-19,  come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12  del  decreto  del
Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006,  si  intendono  integrate  con  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per la  durata  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso  formativo,  possono  assumere  incarichi  provvisori  o  di
sostituzione di  pediatri  di  libera  scelta  convenzionati  con  il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo  di  attivita',  svolto  dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato  di  emergenza,
e'  riconosciuto  ai  fini  del  ciclo  di  studi  che   conduce   al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita',  ferma
restando la durata legale del corso,  assicurano  il  recupero  delle
attivita'  formative,  teoriche  e   assistenziali,   necessarie   al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  26  del
          citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368: 
                "1. Il corso  di  formazione  specifica  in  medicina
          generale si articola in  attivita'  didattiche  pratiche  e
          attivita' didattiche teoriche da svolgersi in  un  ambiente
          ospedaliero individuato dalla regione o provincia  autonoma
          territorialmente    competente,    in    relazione     alla
          disponibilita' di attrezzature e di servizi, o  nell'ambito
          di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso
          accreditato, ai fini  della  formazione,  dalla  regione  o
          provincia autonoma. La  formazione  prevede  un  totale  di
          almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa
          di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le  metodologie
          di  insegnamento-apprendimento   ed   i   programmi   delle
          attivita'  teoriche  e  pratiche  e  l'articolazione  della
          formazione vengono definiti con decreto del Ministro  della
          salute, sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  la
          Conferenza per i  rapporti  permanenti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  la
          Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi  e
          degli odontoiatri."