Art. 2 septies 
 
 
           Disposizioni urgenti in materia di volontariato 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  la
durata dello stato emergenziale, come stabilita  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il  regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                "Art. 17. Volontario e attivita' di volontariato 
                1. - 4. (Omissis) 
                5. La qualita' di  volontario  e'  incompatibile  con
          qualsiasi  forma  di  rapporto  di  lavoro  subordinato   o
          autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
          l'ente di cui il volontario e' socio o associato o  tramite
          il  quale  svolge  la  propria  attivita'  volontaria.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          operatori  che  prestano  attivita'  di  soccorso  per   le
          organizzazioni  di  cui   all'articolo   76   della   legge
          provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di
          Bolzano  e  di  cui   all'articolo   55-bis   della   legge
          provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma
          di Trento."