Art. 3 
 
 
         Potenziamento delle reti di assistenza territoriale 
 
  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le
aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
spesa di cui all'articolo 45,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: 
    a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19
richieda l'attuazione nel  territorio  regionale  e  provinciale  del
piano di cui alla lettera b) del presente comma; 
    b)  dal  piano,  adottato  in  attuazione  della  circolare   del
Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al  fine
di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia  intensiva  e
nelle unita'  operative  di  pneumologia  e  di  malattie  infettive,
isolati e allestiti con  la  dotazione  necessaria  per  il  supporto
ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite  dal  Ministro
della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29  febbraio  2020,
emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di  potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020
nelle strutture pubbliche  e  nelle  strutture  private  accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i  contratti  in  essere  alla
data del presente decreto. 
  2. Qualora non sia possibile perseguire gli  obiettivi  di  cui  al
comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,
le regioni, le province autonome di Trento e  Bolzano  e  le  aziende
sanitarie,  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
autorizzate a stipulare al  medesimo  fine  contratti  con  strutture
private non accreditate, purche' autorizzate ai  sensi  dell'articolo
8-ter del medesimo decreto legislativo. 
  3. Al fine  di  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  personale
medico e delle professioni sanitarie, in  conseguenza  dell'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in  stato
contumaciale  a  causa  dell'infezione  da  COVID-19,  le   strutture
private, accreditate e  non,  su  richiesta  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e  Bolzano  o  delle  aziende  sanitarie,
mettono a disposizione il personale sanitario in servizio  nonche'  i
locali e le apparecchiature presenti  nelle  suddette  strutture.  Le
attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma  sono
indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4. 
  4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure
di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine  dello  stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri  del  31
gennaio 2020. 
  5. Sono fatte salve le misure di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gia'
adottate per cause di forza maggiore  per  far  fronte  all'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19. 
  6. Per l'attuazione dei commi  1  e  2,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione
del comma 3, e' autorizzata la spesa  di  160  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente  stabilito  per  il  medesimo  anno.  Al  relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente  rilevate
per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 8-ter e  8-quinquies
          del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
                "Art. 8-ter  (Autorizzazioni  alla  realizzazione  di
          strutture  e  all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e
          sociosanitarie) 
                1. La realizzazione di  strutture  e  l'esercizio  di
          attivita' sanitarie e sociosanitarie  sono  subordinate  ad
          autorizzazione.  Tali  autorizzazioni  si  applicano   alla
          costruzione  di   nuove   strutture,   all'adattamento   di
          strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione,
          all'ampliamento   o   alla   trasformazione   nonche'    al
          trasferimento in altra sede di strutture gia'  autorizzate,
          con riferimento alle seguenti tipologie: 
                  a) strutture che erogano prestazioni in  regime  di
          ricovero ospedaliero a  ciclo  continuativo  o  diurno  per
          acuti; 
                  b) strutture che erogano prestazioni di  assistenza
          specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese  quelle
          riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 
                  c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano
          prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo  o
          diurno. 
                2.  L'autorizzazione   all'esercizio   di   attivita'
          sanitarie   e',   altresi',   richiesta   per   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
          attrezzati   per   erogare   prestazioni    di    chirurgia
          ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
          di particolare complessita' o che comportino un rischio per
          la sicurezza del paziente, individuati ai sensi  del  comma
          4, nonche' per  le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad
          attivita' diagnostiche, svolte anche a favore  di  soggetti
          terzi. 
                3. Per la  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e
          sociosanitarie il comune acquisisce,  nell'esercizio  delle
          proprie  competenze  in   materia   di   autorizzazioni   e
          concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre  1993,  n.  493  e  successive  modificazioni,  la
          verifica di compatibilita'  del  progetto  da  parte  della
          regione.  Tale  verifica  e'  effettuata  in  rapporto   al
          fabbisogno complessivo e alla  localizzazione  territoriale
          delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
          di  meglio  garantire   l'accessibilita'   ai   servizi   e
          valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
          strutture. 
                4.   L'esercizio   delle   attivita'   sanitarie    e
          sociosanitarie da parte di strutture  pubbliche  e  private
          presuppone il possesso dei requisiti  minimi,  strutturali,
          tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
          e coordinamento ai sensi dell'articolo  8  della  legge  15
          marzo 1997, n.  59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri
          direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4,  del  presente
          decreto. In sede di  modificazione  del  medesimo  atto  di
          indirizzo  e  coordinamento  si   individuano   gli   studi
          odontoiatrici, medici e di altre professioni  sanitarie  di
          cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
                5. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  le
          regioni determinano: 
                  a) le modalita' e i  termini  per  la  richiesta  e
          l'eventuale    rilascio    della    autorizzazione     alla
          realizzazione   di   strutture   e   della   autorizzazione
          all'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria,
          prevedendo la possibilita'  del  riesame  dell'istanza,  in
          caso di esito negativo o  di  prescrizioni  contestate  dal
          soggetto richiedente; 
                  b) gli ambiti territoriali in  cui  si  riscontrano
          carenze di strutture o di capacita'  produttiva,  definendo
          idonee  procedure  per   selezionare   i   nuovi   soggetti
          eventualmente interessati." 
                "Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) 
                1. Le regioni, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,
          n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli  accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                  b) indirizzo per la formulazione dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                  c)  determinazione  del   piano   delle   attivita'
          relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi  di
          emergenza; 
                  d)   criteri   per    la    determinazione    della
          remunerazione delle strutture ove  queste  abbiano  erogato
          volumi di prestazioni  eccedenti  il  programma  preventivo
          concordato,  tenuto  conto  del   volume   complessivo   di
          attivita' e del concorso allo stesso da parte  di  ciascuna
          struttura. 
                2. In attuazione di quanto previsto dal comma  1,  la
          regione e le  unita'  sanitarie  locali,  anche  attraverso
          valutazioni  comparative  della  qualita'  e   dei   costi,
          definiscono  accordi  con   le   strutture   pubbliche   ed
          equiparate, comprese le aziende  ospedaliero-universitarie,
          e  stipulano  contratti  con  quelle  private   e   con   i
          professionisti accreditati, anche mediante  intese  con  le
          loro organizzazioni rappresentative  a  livello  regionale,
          che indicano: 
                  a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi; 
                  b)  il  volume  massimo  di  prestazioni   che   le
          strutture presenti nell'ambito territoriale della  medesima
          unita'  sanitaria  locale,  si  impegnano  ad   assicurare,
          distinto per tipologia e per modalita'  di  assistenza.  Le
          regioni  possono  individuare  prestazioni  o   gruppi   di
          prestazioni   per   i   quali   stabilire   la   preventiva
          autorizzazione,  da  parte  dell'azienda  sanitaria  locale
          competente,  alla  fruizione  presso  le  strutture   o   i
          professionisti accreditati; 
                  c)  i  requisiti  del  servizio  da  rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                  d) il corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                  e) il debito informativo delle strutture erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
                  e-bis)  la  modalita'  con   cui   viene   comunque
          garantito il rispetto del  limite  di  remunerazione  delle
          strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
          sensi  della  lettera  d),  prevedendo  che  in   caso   di
          incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
          nel corso  dell'anno,  dei  valori  unitari  dei  tariffari
          regionali  per  la  remunerazione  delle   prestazioni   di
          assistenza ospedaliera,  delle  prestazioni  di  assistenza
          specialistica   ambulatoriale,    nonche'    delle    altre
          prestazioni  comunque  remunerate  a  tariffa,  il   volume
          massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera  b),
          si  intende  rideterminato  nella  misura   necessaria   al
          mantenimento dei limiti indicati  alla  lettera  d),  fatta
          salva la possibile  stipula  di  accordi  integrativi,  nel
          rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
                2-bis 
                2-ter 
                2-quater.  Le  regioni  stipulano  accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le modalita' di  cui  all'  articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell' articolo 4, comma 15, della legge 30  dicembre  1991,
          n. 412  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ai
          predetti accordi e ai predetti contratti  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'  articolo  8-quater  delle  strutture  e  dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso." 
              Si riporta il testo del comma  1-ter  dell'articolo  45
          del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
                "Art. 45. Disposizioni in materia di salute 
                1. - 1-bis. (Omissis) 
                1-ter. A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa
          indicato all'articolo 15,  comma  14,  primo  periodo,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno
          2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio  economico
          e finanziario del Servizio sanitario regionale."