Art. 4 
 
 
             Disciplina delle aree sanitarie temporanee 
 
  1. Le regioni e le province autonome  possono  attivare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno  che  all'esterno  di  strutture  di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private,  o  di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di  accreditamento  non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per  la  durata  dello
stato di emergenza. 
  2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di  cui  al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  delle
leggi regionali, dei  piani  regolatori  e  dei  regolamenti  edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza  deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.
151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende  assolto
con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere  iniziati  contestualmente  alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio  di  attivita'
presso il comune competente.  La  presente  disposizione  si  applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari,  agli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle  strutture  accreditate
ed autorizzate. 
  3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi  del  comma  1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far  fronte
all'emergenza COVID-19. 
  4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino  alla  concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro,  a  valere  sull'importo  fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come  rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
nell'ambito delle risorse non ancora  ripartite  alle  regioni.  Alle
risorse di cui al presente comma  accedono  tutte  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al  menzionato  articolo  20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene  secondo
la tabella B allegata al presente decreto. Con  uno  o  piu'  decreti
dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a  finanziamento
gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza  degli
importi di cui alla tabella B;  al  conseguente  trasferimento  delle
risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione
al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento
dei lavori. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia"   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151 recante "Regolamento  recante  semplificazione
          della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
          degli incendi, a norma dell'articolo  49,  comma  4-quater,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 2011, n. 221. 
              Il decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  recante
          "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro" e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo  20  della  legge  11
          marzo 1988, n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 1988): 
                "Art.  20.  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di  un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo complessivo di  30  miliardi  di  euro  (70).  Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
                2. Il Ministro della sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
                  a) riequilibrio territoriale  delle  strutture,  al
          fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
          in quelle regioni del Mezzogiorno  dove  le  strutture  non
          sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
                  b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto  a
          piu' elevato degrado strutturale; 
                  c) ristrutturazione del  30  per  cento  dei  posti
          letto  che  presentano  carenze  strutturali  e  funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
                  d) conservazione in efficienza del restante 50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
                  e)   completamento   della   rete    dei    presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
                  f) realizzazione  di  140.000  posti  in  strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
                  g)  adeguamento  alle  norme  di  sicurezza   degli
          impianti delle strutture sanitarie; 
                  h)  potenziamento  delle  strutture  preposte  alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
                  i)  conservazione   all'uso   pubblico   dei   beni
          dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna  regione
          o provincia autonoma con propria determinazione. 
                3. Il secondo decreto di cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
                4. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
                5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al  comma
          2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. [I progetti sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici]. 
                5-bis. Dalla data del 30 novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso. 
                6. L'onere di ammortamento dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990. 
                7. Il  limite  di  eta'  per  l'accesso  ai  concorsi
          banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988." 
              Si riporta il testo del comma 555 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                "555. Ai fini del programma pluriennale di interventi
          in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di  euro
          dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191, e' elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando,  per
          la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni  e
          l'assegnazione di  risorse  agli  altri  enti  del  settore
          sanitario interessati, il limite  annualmente  definito  in
          base   alle   effettive   disponibilita'    di    bilancio.
          L'incremento  di  cui  al  presente  comma   e'   destinato
          prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con  la
          sottoscrizione di  accordi,  la  propria  disponibilita'  a
          valere sui citati 24 miliardi di euro"