Art. 5 
 
 
                     Incentivi per la produzione 
                e la fornitura di dispositivi medici 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  produzione  e  la  fornitura   di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo  di  emergenza  COVID-19,  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in  conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle  imprese  produttrici
di tali dispositivi. 
  2. A tal fine il Commissario straordinario si  avvale  dell'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa S.p.A. - Invitalia che  opera  come  soggetto  gestore  della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6. 
  3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo  122,  entro  5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura  e  fornisce  specifiche  disposizioni  per  assicurare  la
gestione della stessa. 
  4. I finanziamenti possono essere erogati anche  alle  aziende  che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma
3. 
  5. I dispositivi di protezione  individuale  sono  forniti  in  via
prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto  convenzionale  o
comunque impegnati  nell'emergenza  da  COVID-19,  e  agli  operatori
sanitari e sociosanitari. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi  a  fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita'  compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un  apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione  ha  natura  di  gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei  conti,  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.  1041.  Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  7.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  6  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 126. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  della  legge  25
          novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito
          delle Amministrazioni dello Stato): 
                "Art. 9. Tutte le gestioni  fuori  bilancio  comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolate da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite   dalle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi. 
                Per le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al  comma
          precedente il bilancio consuntivo o il  rendiconto  annuale
          e'  soggetto  al  controllo  della  competente   ragioneria
          centrale e della Corte dei conti. 
                Per i comitati, le commissioni e gli altri organi  in
          seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento  autonomo,   che,   in   base   a   particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio  consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente. 
                La ragioneria centrale e la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno  necessari.  [I   rendiconti   annuali   saranno
          allegati al rendiconto generale dello Stato]. 
                Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a
          personale  delle  Amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. 
                I rendiconti o i bilanci di cui al presente  articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali. 
                Il Ministero del tesoro ha facolta' di  disporre  gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione."