Art. 5 ter 
 
 
Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per
                           ossigenoterapia 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  la  Federazione  dei
farmacisti  titolari  di  farmacie  private  nonche'  la  Federazione
nazionale delle farmacie  comunali,  da  adottare,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  31  luglio  2020,
sono definite  le  modalita'  con  cui  si  rendono  disponibili  sul
territorio nazionale, attraverso le strutture  sanitarie  individuate
dalle  regioni  ovvero,  in  via  sperimentale  fino  all'anno  2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno
e la ricarica dei presidi  portatili  che,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia.  Il  decreto
di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare  le
specifiche modalita' tecniche idonee a  permettere  la  ricarica  dei
citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche'  le
modalita' con cui le aziende  sanitarie  operano  il  censimento  dei
pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  1  e  in
ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di  cui  alla  delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Ministro  della
salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuate
mediante le risorse  strumentali,  umane  e  finanziarie  previste  a
legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833  (Istituzione  del  servizio
          sanitario nazionale): 
                " Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita' pubblica e di
          polizia veterinaria) 
                Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze  di
          carattere contingibile e urgente, in materia  di  igiene  e
          sanita' pubblica e di polizia  veterinaria,  con  efficacia
          estesa all'intero territorio nazionale o a  parte  di  esso
          comprendente piu' regioni." 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   406   e   406-ter
          dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                "406. Ai fini dell'attuazione  della  sperimentazione
          di cui al comma 403 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di
          euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019
          e di 18 milioni di euro per l'anno  2020,  a  valere  sulle
          risorse di cui all'articolo 1, commi  34  e  34-bis,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662." 
                "406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche'
          l'estensione  della  sperimentazione  delle  prestazioni  e
          delle funzioni assistenziali di cui al  comma  406-bis,  e'
          autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno  degli
          anni  2021  e  2022,  a  valere  sulle   risorse   di   cui
          all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge  23  dicembre
          1996, n. 662."