Art. 5 quater 
 
 
              Misure di semplificazione per l'acquisto 
                        di dispositivi medici 
 
  1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuali nonche' medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio  2020,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  bancario  per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono  il
pagamento immediato o anticipato delle forniture. 
  2. Al conto corrente  di  cui  al  comma  1  ed  alle  risorse  ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei  dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale  conseguente
all'emergenza di cui  allo  stesso  comma  1,  posto  in  essere  dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica  l'articolo  29
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  22  novembre
2010, recante « Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile
della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  »,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7  dicembre  2010,  e  tali  atti  sono
altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi
atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'  comunque
limitata ai soli  casi  in  cui  sia  stato  accertato  il  dolo  del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha  dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono  immediatamente  e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                "Art. 27. Contabilita' speciali per la gestione delle
          emergenze di rilievo  nazionale  e  altre  disposizioni  in
          materia amministrativa e procedimentale 
                1. Per l'attuazione  delle  ordinanze  di  protezione
          civile, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  44-ter,
          comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo'  essere
          autorizzata l'apertura di apposite  contabilita'  speciali,
          le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di
          quarantotto mesi dalla data di deliberazione  dei  relativi
          stati di emergenza. 
                2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo  emergenze
          nazionali di cui alla delibera prevista  dall'articolo  24,
          comma 1, sono  trasferite  integralmente  a  seguito  della
          nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
          aperta ai sensi del comma 1. Le  ulteriori  somme  previste
          dalla delibera di cui all'articolo  24,  comma  2,  vengono
          corrisposte  nella  misura  del  50  per  cento  a  seguito
          dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
          50 per cento all'attestazione  dello  stato  di  attuazione
          degli interventi finanziati. 
                3. Sulle contabilita' speciali  di  cui  al  presente
          articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
          ulteriori risorse finanziarie  finalizzate  al  superamento
          dello specifico contesto emergenziale,  diverse  da  quelle
          stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di
          cui all'articolo 44, e rese  disponibili  dalle  Regioni  e
          dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
          ordinanze di protezione civile adottate di concerto con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Sulle  medesime
          contabilita'  possono,  altresi',  confluire   le   risorse
          finanziarie  eventualmente  provenienti  da  donazioni,  da
          altre amministrazioni, nonche' dal  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione europea. 
                4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
          del  regio  decreto  18   novembre   1923,   n.   2440,   e
          dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          e  successive  modificazioni,  ai  fini  del  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
          di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro    il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di  cui
          coordinano  l'attuazione,  indicando  la  provenienza   dei
          fondi, i soggetti beneficiari  e  la  tipologia  di  spesa,
          secondo uno schema da stabilire con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
          della   protezione   civile,   che   contenga,    altresi',
          l'indicazione dei crediti e dei  debiti  e  delle  relative
          scadenze, gli interventi eventualmente affidati a  soggetti
          attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia  di
          trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
          14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. 
                5. Per  la  prosecuzione  e  il  completamento  degli
          interventi  e  delle  attivita'  previste  dalle  ordinanze
          adottate ai sensi  dell'articolo  25  ove  non  ultimati  o
          conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di  rilievo
          nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
          prorogata  per  un  periodo  di  tempo  determinato   fermo
          restando il limite di cui al comma  1.  Per  gli  ulteriori
          interventi ed attivita'  da  porre  in  essere  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
          ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
          svolgimento  della  funzione  di  protezione  civile  o  ai
          soggetti attuatori competenti.  Per  gli  interventi  e  le
          attivita'  di  cui  al  presente  comma  di  competenza  di
          Amministrazioni  dello  Stato,   le   risorse   finanziarie
          relative  che  residuano  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
                6.  Le  risorse  derivanti   dalla   chiusura   delle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  presente  codice  sono
          vincolate alla realizzazione degli interventi previsti  nei
          piani di  attuazione  delle  ordinanze  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
          termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
          eventuali  somme  residue  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
          eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
          provenienza,  che  vengono  versate   al   bilancio   delle
          Amministrazioni  di  provenienza.  Al  fine   di   favorire
          l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
          contabilita' speciali di cui al presente comma  secondo  le
          procedure ordinarie di spesa, si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                7.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   1   del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  fino
          alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
          civile, resta sospesa ogni azione esecutiva,  ivi  comprese
          quelle di cui agli articoli 543 e seguenti  del  codice  di
          procedura civile  e  quelle  di  cui  agli  articoli  91  e
          seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
          sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 
                8. Il comma  7,  si  applica  alle  risorse  comunque
          dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
          ordinanze  di  protezione   civile;   tali   risorse   sono
          insuscettibili  di  pignoramento  o  sequestro  fino   alla
          definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali. 
                9.  Le  controversie   relative   all'esecuzione   di
          interventi ed attivita' realizzati in base  alle  ordinanze
          di  cui  all'articolo  25  o  comprese  in   programmi   di
          ricostruzione di territori colpiti  da  calamita'  naturali
          non possono essere devolute a collegi arbitrali. 
                10. Al  fine  di  assicurare  risparmi  di  spesa,  i
          compromessi  e  le  clausole  compromissorie  inserite  nei
          contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
          l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni  di
          stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli. 
                11.    Per     l'esecuzione     dei     provvedimenti
          giurisdizionali  emessi  a   seguito   delle   controversie
          relative  all'esecuzione   di   interventi   ed   attivita'
          derivanti  dal  presente  decreto,  il   termine   previsto
          dall'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni."