Art. 5 quinquies 
 
 
             Disposizioni per l'acquisto di dispositivi 
                     di assistenza ventilatoria 
 
  1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per  il
potenziamento  dei  reparti  di  terapia  intensiva  necessari   alla
gestione  dei  pazienti  critici  affetti  dal  virus  COVID-19,   il
Dipartimento della protezione civile, per  il  tramite  del  soggetto
attuatore  CONSIP  S.p.A.,  nominato  con  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep.  n.  741,
e' autorizzato ad acquistare con le  procedure  di  cui  all'articolo
5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga  ai  limiti  di
cui  all'articolo  163,  comma  8,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   cinquemila   impianti   di
ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili  per  il
funzionamento dei ventilatori. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  185
milioni di euro per l'anno 2020; al  relativo  onere  si  provvede  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui  all'articolo  44,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  163  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                "Art. 163 Procedure in caso di  somma  urgenza  e  di
          protezione civile 
                1. In circostanze di somma urgenza che non consentono
          alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il   responsabile   del
          procedimento e il tecnico  dell'amministrazione  competente
          che   si   reca   prima   sul   luogo,    puo'    disporre,
          contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui  sono
          indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause  che  lo
          hanno provocato e i lavori  necessari  per  rimuoverlo,  la
          immediata esecuzione dei lavori entro il limite di  200.000
          euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo  stato  di
          pregiudizio alla pubblica e privata incolumita'. 
                2. L'esecuzione dei  lavori  di  somma  urgenza  puo'
          essere affidata in forma diretta ad uno  o  piu'  operatori
          economici individuati dal responsabile del  procedimento  o
          dal tecnico dell'amministrazione competente. 
                3. Il corrispettivo  delle  prestazioni  ordinate  e'
          definito consensualmente con l'affidatario; in  difetto  di
          preventivo accordo la stazione appaltante  puo'  ingiungere
          all'affidatario  l'esecuzione  delle   lavorazioni   o   la
          somministrazione  dei  materiali  sulla  base   di   prezzi
          definiti  mediante  l'utilizzo  di  prezzari  ufficiali  di
          riferimento, ridotti del 20  per  cento,  comunque  ammessi
          nella contabilita'; ove  l'esecutore  non  iscriva  riserva
          negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
          accettati. 
                4. Il responsabile  del  procedimento  o  il  tecnico
          dell'amministrazione competente compila entro dieci  giorni
          dall'ordine  di   esecuzione   dei   lavori   una   perizia
          giustificativa degli stessi e la trasmette,  unitamente  al
          verbale di somma  urgenza,  alla  stazione  appaltante  che
          provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
          lavori. Qualora l'amministrazione competente  sia  un  ente
          locale, la copertura della spesa viene  assicurata  con  le
          modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194  comma
          1, lettera e), del decreto legislativo 18  agosto  2000  n.
          267 e successive modificazioni e integrazioni. 
                5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per  motivi
          di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
          organo dell'amministrazione, la relativa  realizzazione  e'
          sospesa  immediatamente  e  si  procede,  previa  messa  in
          sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e  alla
          liquidazione  dei  corrispettivi  dovuti   per   la   parte
          realizzata. 
                6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai  fini
          del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di
          cui all' articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
          n.  225,  ovvero  la  ragionevole  previsione,   ai   sensi
          dell'articolo  3  della  medesima   legge,   dell'imminente
          verificarsi di detti eventi,  che  richiede  l'adozione  di
          misure  indilazionabili,  e  nei   limiti   dello   stretto
          necessario imposto da tali misure. La circostanza di  somma
          urgenza, in tali casi, e' ritenuta persistente finche'  non
          risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose  per
          la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento,  e
          comunque per un termine non  superiore  a  quindici  giorni
          dall'insorgere  dell'evento,  ovvero   entro   il   termine
          stabilito  dalla  eventuale  declaratoria  dello  stato  di
          emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225
          del 1992; in tali circostanze ed entro  i  medesimi  limiti
          temporali   le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono
          procedere all'affidamento di appalti  pubblici  di  lavori,
          servizi e forniture con le procedure previste nel  presente
          articolo. 
                7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in
          condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo,
          nonche', limitatamente ad emergenze di  protezione  civile,
          le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e
          vi sia l'esigenza impellente di  assicurare  la  tempestiva
          esecuzione  del  contratto,  gli   affidatari   dichiarano,
          mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  il
          possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  previsti  per
          l'affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante
          procedura ordinaria, che  l'amministrazione  aggiudicatrice
          controlla in termine congruo, compatibile con  la  gestione
          della  situazione  di  emergenza  in  atto,  comunque   non
          superiore    a    sessanta     giorni     dall'affidamento.
          L'amministrazione aggiudicatrice da'  conto,  con  adeguata
          motivazione,  nel  primo  atto  successivo  alle  verifiche
          effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti;  in
          ogni caso non e' possibile procedere  al  pagamento,  anche
          parziale, in assenza  delle  relative  verifiche  positive.
          Qualora,  a  seguito   del   controllo,   venga   accertato
          l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,
          le amministrazioni aggiudicatrici recedono  dal  contratto,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite e  il  rimborso  delle  spese  eventualmente  gia'
          sostenute  per  l'esecuzione  della  parte  rimanente,  nei
          limiti  delle  utilita'  conseguite,   e   procedono   alle
          segnalazioni alle competenti autorita'. 
                8. In  via  eccezionale,  nella  misura  strettamente
          necessaria, l'affidamento diretto puo'  essere  autorizzato
          anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
          temporale limitato, comunque non superiore a trenta  giorni
          e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
          nei limiti massimi di importo stabiliti  nei  provvedimenti
          di cui al comma 2, dell' articolo 5, della legge n. 225 del
          1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente
          articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari
          o superiore alla soglia europea. 
                9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e
          servizi di cui al comma 6, di importo pari  o  superiore  a
          40.000 euro, per i quali non siano disponibili  elenchi  di
          prezzi definiti mediante l'utilizzo di  prezzari  ufficiali
          di  riferimento,  laddove  i  tempi  resi  necessari  dalla
          circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle
          procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a  fornire
          i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio
          stabilito consensualmente tra le parti e  ad  accettare  la
          determinazione definitiva del prezzo a seguito di  apposita
          valutazione di congruita'. A tal fine il  responsabile  del
          procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente  ai
          documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro
          sessanta giorni rende il proprio  parere  sulla  congruita'
          del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono  esperibili
          i normali rimedi di legge mediante  ricorso  ai  competenti
          organi   di   giustizia    amministrativa.    Nelle    more
          dell'acquisizione del parere di congruita'  si  procede  al
          pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 
                10. Sul profilo del committente sono  pubblicati  gli
          atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo,
          con  specifica  dell'affidatario,  delle  modalita'   della
          scelta e delle motivazioni  che  non  hanno  consentito  il
          ricorso  alle  procedure  ordinarie.   Contestualmente,   e
          comunque in un termine congruo compatibile con la  gestione
          della situazione di emergenza, vengono  trasmessi  all'ANAC
          per i controlli di competenza, fermi restando  i  controlli
          di  legittimita'  sugli   atti   previsti   dalle   vigenti
          normative." 
              Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: 
                "Art. 44. Fondo per le emergenze nazionali 
                1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di  cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali
          il Consiglio dei ministri delibera la  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di rilievo nazionale,  si  provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          ministri - Dipartimento della protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  «Fondo  per  le
          emergenze nazionali».