Art. 5 sexies 
 
 
                Attuazione degli adempimenti previsti 
                      per il sistema sanitario 
 
  1. Al fine di impiegare  il  personale  sanitario  delle  strutture
pubbliche o private prioritariamente nella  gestione  dell'emergenza,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  possono
rimodulare o sospendere le  attivita'  di  ricovero  e  ambulatoriali
differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate  in  regime  di
libera professione intramuraria. 
  2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far  fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi
dell'articolo  17,  paragrafo  2,  della  direttiva  2003/88/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  4  novembre  2003,  non  si
applicano le disposizioni sui limiti  massimi  di  orario  di  lavoro
prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a
condizione  che  venga  loro  concessa  una  protezione  appropriata,
secondo modalita'  individuate  mediante  accordo  quadro  nazionale,
sentite le rappresentanze  sindacali  unitarie  e  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La direttiva 2003/88/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 4 novembre 2003  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario  di  lavoro  e'  pubblicata
          nella GUUE L 299 del 18 novembre 2003.