Art. 8 
 
 
Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e
          la fisica presso le strutture sanitarie militari 
 
  1. Al fine di far fronte  alle  esigenze  straordinarie  e  urgenti
derivanti dalla diffusione del  COVID  19,  di  garantire  i  livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e  supportare  sinergicamente
le altre  strutture  di  qualsiasi  livello  del  Servizio  sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle  prestazioni  a  carico
del Dipartimento  scientifico  del  Policlinico  militare  del  Celio
causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa  necessita'
di sviluppo di test per patogeni rari,  il  Ministero  della  difesa,
verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi  individuali  a  tempo  determinato,  previo
avviso pubblico, fino a un massimo di  sei  unita'  di  personale  di
livello  non  dirigenziale  appartenente  all'Area  terza,  posizione
economica F1, profilo professionale di  funzionario  tecnico  per  la
biologia la chimica e la fisica. 
  2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante  procedure  comparative  e  hanno  la
durata di un anno e non sono rinnovabili. 
  3. Le attivita' professionali svolte ai  sensi  dei  commi  1  e  2
costituiscono titoli preferenziali nelle  procedure  concorsuali  per
l'assunzione di personale nei medesimi profili  professionali  presso
il Ministero della difesa. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
spesa di euro 115.490 per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  e  ai
relativi oneri si provvede: 
    a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle  tre
Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66; 
    b) per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione  del  fondo
per  la  riallocazione  delle  funzioni  connesse  al  programma   di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento   del
patrimonio  infrastrutturale,  per  le  esigenze  di   funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi,  dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze  Armate,  inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il  riequilibrio  dei  principali
settori di spesa del Ministero della  Difesa,  con  la  finalita'  di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e
di sostenere le capacita'  operative  di  cui  all'articolo  619  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 613 e 619 del citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                "Art. 613 Fondo a disposizione 
                1.  Per  provvedere  alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli riguardanti le spese di cui all' articolo 550 e ai
          bisogni di cui all' articolo 552, e' istituito nello  stato
          di  previsione  del  Ministero  della  difesa  un  fondo  a
          disposizione. 
                2. Il prelevamento  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3. I  capitoli  a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco  da
          annettersi allo stato di  previsione  del  Ministero  della
          difesa." 
                "Art. 619 Fondi in conto capitale e di parte corrente
          per   la   riallocazione   di   funzioni   svolte    presso
          infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate
          per la consegna all'Agenzia del demanio 
                1. Per le finalita' di cui all' articolo  307,  comma
          5, sono istituiti, nello stato di previsione del  Ministero
          della difesa, un fondo in conto capitale  e  uno  di  parte
          corrente le cui dotazioni sono determinate dalla  legge  di
          stabilita' in relazione alle esigenze di realizzazione  del
          programma di cui al predetto articolo, comma 2. Al fondo in
          conto capitale concorrono anche i proventi derivanti  dalle
          attivita' di  valorizzazione  effettuate  dall'Agenzia  del
          demanio con riguardo alle infrastrutture  militari,  ancora
          in uso al Ministero  della  difesa,  oggetto  del  comma  4
          dell'articolo  medesimo.  Alla  ripartizione  dei  predetti
          fondi si provvede mediante uno o piu' decreti del  Ministro
          della difesa, da comunicare al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai proventi di cui al presente comma non  si
          applica l' articolo 2, comma 615, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, ed essi sono integralmente  riassegnati  allo
          stato di previsione del Ministero della difesa. 
                2.  Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui   all'
          articolo  545,  comma  1,  i   proventi   derivanti   dalle
          alienazioni di cui all' articolo 49, comma 2,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al
          fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione
          del Ministero della difesa, in relazione alle  esigenze  di
          realizzazione del programma di cui al citato articolo  307,
          comma 2."