Art. 9 
 
 
        Potenziamento delle strutture della Sanita' militare 
 
  1. Al fine di fronteggiare  le  particolari  esigenze  emergenziali
connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020  la
spesa di 34,6 milioni  di  euro  per  il  potenziamento  dei  servizi
sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi  medici  e  presidi
sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. 
  2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze  e'  autorizzato   alla   produzione   e   distribuzione   di
disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida  o  battericida,  nel
limite di spesa di 704.000 euro. 
  3. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  35,304
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
126.