IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi delle imprese Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'art. 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; Visto l'art. 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche: a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio, nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things; b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00; Visto, inoltre, l'art. 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche: a) essere iscritte e risultare attive nel registro delle imprese; b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonche', al fine di accrescerne la competitivita' e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilita' e in favore di soggetti disabili; c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00; d) aver approvato e depositato almeno due bilanci; e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; Visto l'art. 29, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo art. 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figuri, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, puo' essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato; Visto, da ultimo, l'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati; Considerate le modifiche e integrazioni all'art. 29, commi da 6 a 8, del decreto-legge n. 34 del 2019 apportate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, tese a garantire una piu' ampia possibilita' di accesso da parte delle imprese, nonche' un'estensione rispetto agli originari ambiti di applicazione, tra le quali, al comma 6, l'ampliamento dei progetti agevolabili volto a consentire il finanziamento anche di iniziative dirette allo sviluppo di tecnologie di applicazione non circoscritta al solo settore manifatturiero, quali le «tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio nonche' ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'instore customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of thing»; Considerato che le predette soluzioni tecnologiche digitali di filiera previste dal citato art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, come integrate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, possono trovare ampia applicazione, oltre che nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche nel settore del commercio, cosi' favorendo, in linea con le finalita' dell'intervento, la trasformazione tecnologica e digitale anche delle imprese esercenti attivita' commerciale, contribuendo ai generali obiettivi di evoluzione e di crescita di competitivita' dell'intero tessuto produttivo del Paese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 29, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Vista la comunicazione della Commissione europea com (2016) 180 final intitolata «Digitalizzazione dell'industria europea - cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» in cui, tra le iniziative individuate a livello europeo per favorire la digitalizzazione, viene indicato il sostegno alla creazione di una rete di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese; Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo) sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale industria 4.0. (ora Impresa 4.0) e, in particolare, sono state individuate le tecnologie abilitanti alla trasformazione industriale nonche' indicate le strutture organizzative da creare (poli di innovazione digitale) al fine di supportare la predetta trasformazione; Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante indirizzi per una strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese (Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca); Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonche' l'impiego e la qualita' delle medesime (obiettivo tematico 2); la promozione della competitivita' delle PMI (obiettivo tematico 3); Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018; Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018; Considerato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, al cui sostegno e' diretto l'intervento di cui al predetto art. 29, comma 5 del decreto-legge n. 34/2019, risultano coerenti con il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e che, essendo pertanto cofinanziabili nell'ambito dello stesso programma, possono costituire un bacino di progetti in grado di assicurare, secondo la logica dell'overbooking, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei target di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2014-2020; Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, recante, in attuazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013, disposizioni inerenti la semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020 attraverso l'approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale; Visto, altresi', l'art. 68-ter del predetto regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni in merito al finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, che prevede la possibilita' di utilizzare un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del gia' citato PON «Imprese e competitivita'», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto; Visto l'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche; Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di progetti di innovazione coerenti con il piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la trasformazione tecnologia e digitale delle micro, piccole e medie imprese del tessuto economico nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel suddetto piano; Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso in data 24 aprile 2020 il proprio parere sullo schema relativo al presente decreto; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni; c) «decreto-legge n. 34/19»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»; d) «DIH-digital innovation hub»: struttura organizzativa per l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti; e) «EDI-ecosistema digitale per l'innovazione»: organizzazione di supporto all'innovazione delle imprese in ambito impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalita' positive di rete, valorizzando l'apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all'intero sistema territoriale; f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti: i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima; iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a iv), per il tramite di una o piu' altre imprese, sono anch'esse considerate una impresa unica; g) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; h) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; i) «investimento»: il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34/19; j) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; k) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonche' dall'allegato I del regolamento GBER; l) «PON IC 2014-2020»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e, da ultimo, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018; m) «rating di legalita'»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57; n) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; o) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; p) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; q) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; r) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.