Art. 10 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  relative   agli   obiettivi   complessivi,   alla
tempistica di  realizzazione  o  alla  localizzazione  dei  progetti,
devono  essere  tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'
proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in
considerazione delle possibili cause  di  revoca  delle  agevolazioni
previste all'art. 11. La comunicazione deve  essere  accompagnata  da
un'argomentata relazione illustrativa. 
  2. Nel caso di operazioni societarie che comportino  la  variazione
del soggetto beneficiario, il Ministero procede  alla  verifica,  con
riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti  soggettivi
previsti dal presente decreto nonche', esclusivamente per i  progetti
di cui al capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di  aiuto
concedibili in  applicazione  dell'art.  3,  paragrafi  8  e  9,  del
regolamento de minimis. 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  degli  obiettivi  connessi  alla
realizzazione del progetto, le variazioni rispetto  alla  domanda  di
agevolazione  che  riguardano  l'ammontare  complessivo  delle  spese
realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di
spesa, non devono essere preventivamente comunicate  al  Ministero  e
sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni. 
  4. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata   approvata,   il   Ministero   sospende   l'erogazione   delle
agevolazioni,  fermo  restando  che   l'importo   complessivo   delle
agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello  concesso  al
soggetto beneficiario.