Art. 10 Variazioni 1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. 2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto nonche', esclusivamente per i progetti di cui al capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'art. 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento de minimis. 3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni. 4. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.