Art. 11 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale nei seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque  imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili; 
    b) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto
di trasformazione tecnologica e digitale; 
    c) fallimento del  soggetto  beneficiario,  ovvero  apertura  nei
confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto  e
fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare, nel caso di
apertura  nei  confronti  dello  stesso  soggetto  di  una  procedura
concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura
medesima con la prosecuzione del progetto agevolato; 
    d)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    e) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 6, comma 5; 
    f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione del
progetto, dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di
una sua parte  in  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini
della valutazione della presente causa di  revoca,  si  considera  il
trasferimento   dell'attivita'   economica   effettuata   da    parte
dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ovvero da altra impresa che sia
con essa in rapporto di controllo o collegamento ai  sensi  dell'art.
2359 del codice civile; 
  2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma  1,  il
soggetto beneficiario non ha diritto alle  quote  residue  ancora  da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
n. 123 del 1998. 
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura parziale nei seguenti casi: 
    a) mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione  del
progetto di cui all'art. 5, comma 4, lettera d); 
    b) mancato mantenimento, nei tre anni  successivi  alla  data  di
erogazione  a  saldo  delle  agevolazioni,   delle   immobilizzazioni
agevolate nell'unita' produttiva interessata dal progetto agevolato; 
    c) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle  rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero. 
  4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: 
    a) nel caso di cui alla lettera a), e'  riconosciuta  all'impresa
esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al progetto
effettivamente realizzato, qualora si configuri il raggiungimento  di
obiettivi parziali significativi; 
    b) nel caso di cui alla lettera b), e' riconosciuta  al  soggetto
beneficiario  esclusivamente   la   quota   parte   di   agevolazioni
commisurata al periodo in cui e' stato verificato il  pieno  rispetto
degli obblighi; 
    c) nel caso di cui alla lettera c), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di
quelle  ancora  da  rimborsare  sulla  base  del  relativo  piano  di
ammortamento, non restituita dall'impresa alla data di  contestazione
dell'inadempimento da parte del Ministero. 
  5. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse
del PON IC 2014-2020, le cause di revoca di cui al presente  articolo
sono integrate con ulteriori  specifiche  in  funzione  della  natura
delle risorse utilizzate per agevolare i progetti. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale  o  parziale,  in  relazione  alla  natura  ed  entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi  previsti
dal provvedimento di concessione.