Art. 11 Revoche 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di trasformazione tecnologica e digitale; c) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dello stesso soggetto di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato; d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni; e) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 5; f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione del progetto, dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; 2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi: a) mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5, comma 4, lettera d); b) mancato mantenimento, nei tre anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, delle immobilizzazioni agevolate nell'unita' produttiva interessata dal progetto agevolato; c) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero. 4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: a) nel caso di cui alla lettera a), e' riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al progetto effettivamente realizzato, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi; b) nel caso di cui alla lettera b), e' riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi; c) nel caso di cui alla lettera c), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle ancora da rimborsare sulla base del relativo piano di ammortamento, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero. 5. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, le cause di revoca di cui al presente articolo sono integrate con ulteriori specifiche in funzione della natura delle risorse utilizzate per agevolare i progetti. 6. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione.