Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda: a) sono iscritte e risultano attive nel registro delle imprese; b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attivita' economiche identificate nell'allegato n. 1; c) hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila); d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese; e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 2. Le PMI in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purche' in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato. Fermo restando il possesso degli altri requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 1, per tali progetti, le PMI possono dimostrare di aver conseguito l'importo di cui al comma 1, lettera c), mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato. 3. Ai fini di cui al comma 2, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve altresi' emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresi' il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al successivo comma 4. 4. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da piu' soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonche' la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni. 5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda: a) non risultino avere la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese; b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi; c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; 6. Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento de minimis, operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attivita' rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attivita' le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attivita' o distinzione dei costi.