Art. 5 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono  essere  diretti
alla trasformazione tecnologica e digitale  dei  processi  produttivi
dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di: 
    a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale  impresa
4.0.  (advanced  manufacturing  solutions,  addittive  manufacturing,
realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e  verticale,
industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o; 
    b) tecnologie  relative  a  soluzioni  tecnologiche  digitali  di
filiera, finalizzate: 
      1)  all'ottimizzazione   della   gestione   della   catena   di
distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; 
      2) al software; 
      3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la  gestione  e
il coordinamento  della  logistica  con  elevate  caratteristiche  di
integrazione delle attivita' di servizio; 
      4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di
pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per  lo
scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione,
tecnologie per l'in-store  customer  experience,  system  integration
applicata  all'automazione  dei  processi,  blockchain,  intelligenza
artificiale, internet of things. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  i  progetti  devono  prevedere  la
realizzazione di: 
    a)  attivita'  di  innovazione  di  processo  o  di   innovazione
dell'organizzazione, alle condizioni specificate al capo II, ovvero; 
    b) investimenti, alle condizioni specificate al capo III. 
  3. Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione
tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate ai
commi 1 e 2, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla
domanda di  agevolazione,  una  proposta  progettuale  contenente  le
seguenti informazioni: 
    a) la descrizione dettagliata delle  attivita'  previste  per  la
realizzazione  del  progetto  di  innovazione  di   processo   o   di
innovazione dell'organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare
nell'ambito del progetto di investimento; 
    b) l'indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto
e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare; 
    c) la rispondenza  del  progetto  con  le  finalita'  di  cui  al
presente decreto,  anche  con  riferimento  all'implementazione,  nei
processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di  cui
al comma 1, cosi' come dettagliate nell'allegato n. 2; 
    d) l'individuazione di parametri  di  performance  connessi  alla
realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione. 
  4.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  progetti
devono: 
    a) essere realizzati nell'ambito di una unita' produttiva ubicata
su  tutto  il  territorio  nazionale,  ad  eccezione   dei   progetti
eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che
devono essere realizzati nelle aree interessate dall'applicazione del
medesimo Programma; 
    b) prevedere un importo di spesa non inferiore a  euro  50.000,00
(cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di accesso alle agevolazioni,  sulla  base  delle  condizioni
specificate all'art. 12, comma 2, lettera a), per i progetti  di  cui
al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera a), per i progetti di
cui al capo III; 
    d)  essere  ultimati  non  oltre  il  termine  di diciotto   mesi
decorrenti  dalla  data  del  provvedimento  di   concessione   delle
agevolazioni, sulla base delle condizioni  specificate  all'art.  12,
comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art.
14, comma 2, lettera b), per i  progetti  di  cui  al  capo  III.  Su
richiesta motivata  del  soggetto  beneficiario,  il  Ministero  puo'
concedere una proroga del termine di  ultimazione  del  progetto  non
superiore a sei mesi; 
    e) qualora presentati congiuntamente da piu'  soggetti  ai  sensi
dell'art. 4, comma  2,  prevedere  che  ciascun  proponente  sostenga
almeno il 10 percento dei costi complessivi ammissibili. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in  ogni
caso,  essere  concesse  per   interventi   subordinati   all'impiego
preferenziale  di  prodotti  nazionali  rispetto   ai   prodotti   di
importazione  ovvero  per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione  all'estero
o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.