Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del regolamento GBER per i progetti di cui al capo II ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di cui al capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue: a) 10 percento sotto forma di contributo; b) 40 percento come finanziamento agevolato. 2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di cui al capo II ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di cui al capo III. 3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto dalla singola impresa. 5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e' rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del progetto, sulla base delle attivita' effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a seguito delle verifiche del Ministero sulle rendicontazioni di spesa. 6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.