Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'art. 29
del regolamento GBER per i progetti di cui  al  capo  II  ovvero  dal
regolamento de minimis per i progetti di cui al capo III, sulla  base
di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili  pari
al 50 percento, articolata come segue: 
    a) 10 percento sotto forma di contributo; 
    b) 40 percento come finanziamento agevolato. 
  2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma  di
contributo diretto alla spesa per i progetti di cui al capo II ovvero
di contributo in conto capitale per i progetti di cui al capo III. 
  3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera  b),  deve
essere  restituito  dal  soggetto  beneficiario  senza  interessi   a
decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota  a  saldo  delle
agevolazioni, secondo un piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di  ogni
anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel  caso  in
cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a  saldo  ricada
nei trenta giorni precedenti la scadenza  del  31  maggio  o  del  30
novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima
scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e'  assistito  da
particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti  nascenti
dalla  ripetizione  delle  agevolazioni   erogate   sono,   comunque,
assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
  4. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo
(ESL) del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui
alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, e' utilizzato il tasso  di
riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di
punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima  comunicazione.
Nel caso di progetti  congiunti  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  le
verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante
al progetto,  sulla  base  del  contributo  richiesto  dalla  singola
impresa. 
  5.  L'ammontare  complessivo  delle  agevolazioni  concedibili   e'
rideterminato nel provvedimento di  concessione  definitiva  adottato
dal Ministero a conclusione del progetto, sulla base delle  attivita'
effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a
seguito delle verifiche del Ministero sulle rendicontazioni di spesa. 
  6. Le agevolazioni concesse in relazione  ai  progetti  di  cui  al
presente decreto non sono cumulabili, con riferimento  alle  medesime
spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti
di  Stato  notificati  ai  sensi  dell'art.  108  del  trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  o  comunicati   ai   sensi   dei
regolamenti della Commissione  che  dichiarano  alcune  categorie  di
aiuti compatibili con il mercato  interno,  incluse  quelle  concesse
sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.