Art. 7 
 
                  Procedura di accesso, concessione 
                  ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero.  Con  il
medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in  base  ai
quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore
documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'  istruttoria  da
parte del Ministero, nonche' definiti i criteri per la determinazione
e la rendicontazione delle attivita' e  dei  costi  ammissibili,  gli
oneri informativi a carico dei soggetti proponenti  e  gli  eventuali
ulteriori  elementi  utili  a   definire   la   corretta   attuazione
dell'intervento  agevolativo.  Il  predetto  provvedimento  definisce
altresi' i criteri di valutazione dei progetti nonche', per  ciascuno
degli indicatori  di  valutazione  previsti,  i  correlati  punteggi,
condizioni e soglie minime di ammissibilita'.. 
  3. Ciascun soggetto, sia  in  forma  singola  che  congiunta,  puo'
presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda  di
accesso alle agevolazioni che puo'  riguardare,  in  alternativa,  un
progetto   di   innovazione   di   processo    o    di    innovazione
dell'organizzazione  di  cui  al  capo  II  ovvero  un  progetto   di
investimenti di cui al capo III. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  123
del 1998, i soggetti  beneficiari  hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle  imprese  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie  disponibili.  In  caso  di  insufficienza  delle
suddette risorse, le domande presentate sono ammesse  all'istruttoria
secondo l'ordine cronologico di  presentazione,  tenuto  conto  delle
riserve di cui all'art. 3, comma 3. 
  5. Ai fini  della  concessione  delle  agevolazioni,  il  Ministero
verifica  la  completezza  e  la   regolarita'   della   domanda   di
agevolazione,  il  possesso  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilita'   previste   dal   presente    decreto    e    procede
all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei  criteri
di valutazione indicati nel provvedimento  di  cui  al  comma  2.  Le
attivita' istruttorie  sono  svolte  dal  Ministero  entro centoventi
giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazioni,
fermo  restando  la  possibilita'  di   chiedere   integrazioni   e/o
chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei  progetti,
il Ministero verifica la vigenza e la  regolarita'  contributiva  del
soggetto proponente, nonche' l'assenza di  cause  ostative  ai  sensi
della vigente normativa antimafia. 
  6. Per le domande  per  le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla  registrazione
dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti  di  Stato,
ai sensi del regolamento 31  maggio  2017,  n.  115,  ai  fini  della
conseguente  adozione  del   provvedimento   di   concessione   delle
agevolazioni. Con  il  medesimo  provvedimento,  sono  stabiliti  gli
impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati
a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti
congiunti di cui all'art. 4, comma  2,  la  registrazione  dell'aiuto
viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto  partecipante  al
progetto, sulla base dei costi a  carico  dei  partecipanti  e  delle
conseguenti  agevolazioni  concedibili.  Per  le  domande  che  hanno
ottenuto un  punteggio  inferiore  a  una  o  piu'  delle  soglie  di
ammissibilita' previste con il successivo provvedimento  direttoriale
di cui al comma 2,  ovvero  ritenute  comunque  non  ammissibili  per
insussistenza dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dal
presente  decreto,  il   Ministero   comunica   i   motivi   ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.