Art. 7 Procedura di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero, nonche' definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attivita' e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. Il predetto provvedimento definisce altresi' i criteri di valutazione dei progetti nonche', per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilita'.. 3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, puo' presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che puo' riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione di cui al capo II ovvero un progetto di investimenti di cui al capo III. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 3, comma 3. 5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarita' della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel provvedimento di cui al comma 2. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei progetti, il Ministero verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente, nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. 6. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste con il successivo provvedimento direttoriale di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.