Art. 8 
 
                   Ulteriori adempimenti a carico 
                      dei soggetti beneficiari 
 
  1. Il soggetto beneficiario, oltre al  rispetto  degli  adempimenti
gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a: 
    a)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso
modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono; 
    b)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi  alle  spese  rendicontate,  nei dieci  anni  successivi  al
completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto
conto di quanto stabilito  dall'art.  140  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013,  i  documenti  giustificativi  di  spesa   devono   essere
conservati  sotto  forma  di  originali  o,   in   casi   debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate o su  supporti  per  i
dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in
versione  elettronica  che  rispondano  a   standard   di   sicurezza
accettati; 
    c) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e  da
altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione  europea  competenti   in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e
le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 
    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati; 
    e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali; 
    f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto; 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di
pubblicazione delle  agevolazioni  ricevute  ai  sensi  del  presente
decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125  e
seguenti,  della  legge  4  agosto  2017,   n.   124   e   successive
modificazioni  e  integrazioni.  Ai   predetti   fini,   i   soggetti
beneficiari  sono  tenuti  a  rilasciare  la  dichiarazione  prevista
dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017
nella nota integrativa del  bilancio  oppure,  ove  non  tenuti  alla
redazione della nota integrativa, sul proprio  sito  internet  o,  in
mancanza, sul portale digitale delle  associazioni  di  categoria  di
appartenenza. A partire dal 1°  gennaio  2020,  l'inosservanza  degli
obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una  sanzione
pari all'1 percento degli importi ricevuti con un importo  minimo  di
2.000 euro, nonche'  la  sanzione  accessoria  dell'adempimento  agli
obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione
senza  che  il  trasgressore  abbia  ottemperato  agli  obblighi   di
pubblicazione  e   al   pagamento   della   sanzione   amministrativa
pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione  integrale  del
beneficio. 
  3. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse
del PON IC 2014-2020, rispettare gli  indirizzi  operativi  stabiliti
con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle  imprese
del Ministero 6 marzo 2017.