Art. 9 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero puo' effettuare controlli  in  qualsiasi  fase  del
procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco. Nel  caso  di
esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca  delle
agevolazioni. Il Ministero puo'  effettuare  accertamenti  d'ufficio,
anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli  archivi
e dei pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli  stati,  delle
qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni   sostitutive
presentate  dalle  imprese  beneficiarie  durante   il   procedimento
amministrativo disciplinato dal presente provvedimento. 
  2. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse
del PON IC 2014-2020, i controlli vengono effettuati  sulla  base  di
quanto stabilito agli articoli 125 e seguenti  dal  regolamento  (UE)
n. 1303/2013.