Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «30 aprile 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2020»; 
    b) al comma 2, le parole «1° maggio 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° settembre 2020». 
  2. All'articolo 2 del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  161,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, il
comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del  presente
articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente
al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma  6
che sono di immediata applicazione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, cosi' come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.   9 (Disposizione   transitoria).   -    1.    Le
          disposizioni di cui  agli  articoli  2,  3  4,  5  e  7  si
          applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto
          2020. 
              2. La disposizione di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          b), acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 161 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 7, cosi' come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  2  (Modifiche  urgenti  alla  disciplina   delle
          intercettazioni di conversazioni o comunicazioni). - 1.  Al
          codice di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 114  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: «2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche
          parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite
          ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»; 
                b) all'art. 242: 
                  1) al comma 2,  le  parole:  «acquisito  un  nastro
          magnetofonico» sono sostituite dalle  seguenti:  «acquisita
          una registrazione» e le parole: «a norma dell'art. 493-bis,
          comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'art.
          268, comma 7»; 
                  2) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Art.
          242.   Traduzione    di    documenti.    Trascrizione    di
          registrazioni»; 
                b-bis)  all'art.  266,  comma  1,  dopo  fa   lettera
          f-quater) e' aggiunta la seguente: 
                  «f-quinquies) delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dall'art.  416-bis  del  codice  penale
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo stesso articolo»; 
                c) all'art. 266, al comma 2-bis, le parole «e  per  i
          delitti  dei  pubblici   ufficiali   contro   la   pubblica
          amministrazione puniti con la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni, determinata  ai  sensi
          dell'art. 4» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e,  previa
          indicazione delle ragioni che  ne  giustificano  l'utilizzo
          anche nei luoghi indicati dall'art. 614 del codice  penale,
          per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati  di
          pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni, determinata  a  norma  dell'art.
          4»; 
              d) all'art. 267: 
                1) al comma  1,  le  parole  «e  per  i  delitti  dei
          pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica   amministrazione
          puniti con la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a cinque anni, determinata ai  sensi  dell'art.  4»
          sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici
          ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
          pubblica amministrazione per i quali e'  prevista  la  pena
          della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque  anni,
          determinata a norma dell'art. 4»; 
                2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'art. 51,
          commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i
          delitti  dei  pubblici  ufficiali  o  degli  incaricati  di
          pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni, determinata  a  norma  dell'art.
          4»; 
                3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
                4) il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  In
          apposito registro riservato gestito,  anche  con  modalita'
          informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza
          del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un
          ordine cronologico, i decreti che dispongono,  autorizzano,
          convalidano o prorogano le intercettazioni e, per  ciascuna
          intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»; 
              e) all'art. 268: 
                1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis.
          Il pubblico ministero da' indicazioni  e  vigila  affinche'
          nei verbali non siano riportate  espressioni  lesive  della
          reputazione delle persone  o  quelle  che  riguardano  dati
          personali  definiti  sensibili  dalla  legge,   salvo   che
          risultino rilevanti ai fini delle indagini.»; 
                2) il comma 2-ter e' abrogato; 
                3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
              «4. I verbali e le  registrazioni  sono  immediatamente
          trasmessi  al  pubblico  ministero  per  la   conservazione
          nell'archivio di cui all'art. 269, comma  1.  Entro  cinque
          giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni,  essi   sono
          depositati presso l'archivio di cui all'art. 269, comma  1,
          insieme  ai  decreti  che  hanno   disposto,   autorizzato,
          convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi  per
          il tempo fissato  dal  pubblico  ministero,  salvo  che  il
          giudice non riconosca necessaria una proroga. 
              5. Se dal deposito puo' derivare un  grave  pregiudizio
          per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero
          a  ritardarlo  non  oltre  la   chiusura   delle   indagini
          preliminari. 
              6. Ai difensori  delle  parti  e'  immediatamente  dato
          avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4  e
          5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli  atti
          e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere  cognizione
          dei flussi di  comunicazioni  informatiche  o  telematiche.
          Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle
          conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche  o
          telematiche  indicati  dalle  parti,   che   non   appaiano
          irrilevanti, procedendo  anche  di  ufficio  allo  stralcio
          delle  registrazioni  e  dei  verbali  di  cui  e'  vietata
          l'utilizzazione  e  di  quelli  che  riguardano   categorie
          particolari di  dati  personali,  sempre  che  non  ne  sia
          dimostrata  la  rilevanza.  Il  pubblico  ministero   e   i
          difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono
          avvisati almeno ventiquattro ore prima. 
              7. Il giudice,  anche  nel  corso  delle  attivita'  di
          formazione del  fascicolo  per  il  dibattimento  ai  sensi
          dell'art. 431,  dispone  la  trascrizione  integrale  delle
          registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle
          informazioni  contenute   nei   flussi   di   comunicazioni
          informatiche o  telematiche  da  acquisire,  osservando  le
          forme, i modi e le  garanzie  previsti  per  l'espletamento
          delle perizie. Le trascrizioni o le  stampe  sono  inserite
          nel fascicolo per  il  dibattimento.  Il  giudice,  con  il
          consenso delle parti, puo' disporre  l'utilizzazione  delle
          trascrizioni delle registrazioni ovvero delle  informazioni
          contenute  nei  flussi  di  comunicazioni  informatiche   o
          telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel  corso
          delle indagini. In caso di contestazioni  si  applicano  le
          disposizioni di cui al primo periodo. 
              8.   I   difensori   possono   estrarre   copia   delle
          trascrizioni  e  fare  eseguire  la   trasposizione   della
          registrazione   su   idoneo   supporto.    In    caso    di
          intercettazione di flussi di comunicazioni  informatiche  o
          telematiche i difensori possono richiedere copia su  idoneo
          supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa
          prevista dal comma 7.»; 
              f) all'art. 269: 
                1) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I
          verbali e le registrazioni,  e  ogni  altro  atto  ad  esse
          relativo,  sono  conservati   integralmente   in   apposito
          archivio  gestito  e  tenuto  sotto  la  direzione   e   la
          sorveglianza del Procuratore della Repubblica  dell'ufficio
          che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.  Non  sono
          coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni  delle
          comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui
          all'art. 373, comma 5,  o  comunque  utilizzati  nel  corso
          delle indagini preliminari.  Al  giudice  per  le  indagini
          preliminari e ai difensori delle parti, successivamente  al
          deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o
          nel  caso  previsto  dall'art.  454,   comma   2-bis,   per
          l'esercizio dei  loro  diritti  e  facolta'  e'  consentito
          l'accesso all'archivio e l'ascolto  delle  conversazioni  o
          comunicazioni registrate.»; 
                2) il comma 1-bis e' abrogato; 
                3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  Salvo
          quanto previsto dall'art. 271  comma  3,  le  registrazioni
          sono conservate fino alla  sentenza  non  piu'  soggetta  a
          impugnazione.   Tuttavia   gli   interessati,   quando   la
          documentazione  non  e'  necessaria  per  il  procedimento,
          possono  chiederne   la   distruzione,   a   tutela   della
          riservatezza, al giudice che ha autorizzato  o  convalidato
          l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio
          a norma dell'art. 127.»; 
              g) all'art. 270: 
                01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                «1. I risultati  delle  intercettazioni  non  possono
          essere utilizzati in procedimenti  diversi  da  quelli  nei
          quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti  e
          indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
          obbligatorio l'arresto in flagranza  e  dei  reati  di  cui
          all'art. 266, comma 1»; 
                1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
          Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  i  risultati
          delle intercettazioni tra presenti  operate  con  captatore
          informatico su dispositivo  elettronico  portatile  possono
          essere utilizzati anche per la prova di  reati  diversi  da
          quelli  per  i  quali  e'  stato  emesso  il   decreto   di
          autorizzazione   qualora   risultino   indispensabili   per
          l'accertamento dei delitti indicati  dall'art.  266,  comma
          2-bis.»; 
                2) al comma 2, al secondo periodo  le  parole  «degli
          articoli 268-bis, 268-ter  e  268-quater»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «dell'art. 268, commi 6, 7 e 8.»; 
              h)   all'art.   291,   comma   1,   dopo   le   parole:
          «conversazioni rilevanti,» sono inserite  le  seguenti:  «e
          comunque conferiti nell'archivio di cui all'art. 269,»; 
              i)  all'art.  293,  comma  3,  il  terzo   periodo   e'
          sostituito  dal  seguente:  «Il  difensore  ha  diritto  di
          esaminare  e  di   estrarre   copia   dei   verbali   delle
          comunicazioni e conversazioni intercettate di cui  all'art.
          291, comma 1»; 
              l) all'art. 295, comma 3, secondo periodo,  le  parole:
          «le disposizioni  degli  articoli  268,  268-bis,  268-ter,
          268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti:  «le
          disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»; 
              m) all'art. 415-bis, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il
          seguente: «2-bis. Qualora non si  sia  proceduto  ai  sensi
          dell'art. 268, commi 4, 5 e 6,  l'avviso  contiene  inoltre
          l'avvertimento che l'indagato  e  il  suo  difensore  hanno
          facolta'  di  esaminare  per  via   telematica   gli   atti
          depositati relativi  ad  intercettazioni  ed  ascoltare  le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni informatiche o telematiche  e  che  hanno  la
          facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
          indicati  come  rilevanti  dal   pubblico   ministero.   Il
          difensore  puo',  entro  il  termine   di   venti   giorni,
          depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni  ritenute
          rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza  provvede  il
          pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
          dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni  relative
          alle registrazioni ritenute  rilevanti  il  difensore  puo'
          avanzare al giudice  istanza  affinche'  si  proceda  nelle
          forme di cui all'art. 268, comma 6.»; 
              n) all'art. 422, il comma 4-bis e' soppresso; 
              o) all'art. 454,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
          seguente: «2-bis. Qualora  non  abbia  proceduto  ai  sensi
          dell'art. 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico
          ministero  deposita  l'elenco  delle   intercettazioni   di
          comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni
          informatiche o telematiche  rilevanti  ai  fini  di  prova.
          Entro quindici giorni  dalla  notifica  prevista  dall'art.
          456, comma 4, il difensore puo' depositare  l'elenco  delle
          ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui  chiede
          copia. Sull'istanza  provvede  il  pubblico  ministero  con
          decreto motivato. In caso  di  rigetto  dell'istanza  o  di
          contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni
          ritenute rilevanti il difensore puo'  avanzare  al  giudice
          istanza affinche' si proceda nelle forme  di  cui  all'art.
          268, comma 6. Il termine di  cui  al  presente  comma  puo'
          essere  prorogato  di  dieci  giorni   su   richiesta   del
          difensore.»; 
              p)  all'art.  472,  comma  1,   l'ultimo   periodo   e'
          soppresso; 
              q) gli articoli 268-bis, 268-ter,  268-quater,  493-bis
          sono abrogati. 
              2.  Alle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento   e
          transitorie del codice di procedura penale,  approvate  con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) l'art. 89 e' sostituito dal seguente: 
              «Art.    89    (Verbale    e    registrazioni     delle
          intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto
          dall'art. 268 comma 1  del  codice  contiene  l'indicazione
          degli    estremi    del    decreto    che    ha    disposto
          l'intercettazione,  la  descrizione  delle   modalita'   di
          registrazione,  l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora  di
          inizio e di  cessazione  della  intercettazione  nonche'  i
          nominativi  delle  persone  che  hanno  preso  parte   alle
          operazioni. Quando  si  procede  ad  intercettazione  delle
          comunicazioni  e  conversazioni   tra   presenti   mediante
          inserimento  di  captatore   informatico   su   dispositivo
          elettronico  portatile,  il  verbale  indica  il  tipo   di
          programma impiegato e, ove possibile, i luoghi  in  cui  si
          svolgono le comunicazioni o conversazioni. 
              2. Ai fini  dell'installazione  e  dell'intercettazione
          attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici
          portatili, devono essere impiegati  programmi  conformi  ai
          requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro  della
          giustizia. 
              3. Nei casi  previsti  dal  comma  2  le  comunicazioni
          intercettate  sono  conferite,  dopo  l'acquisizione  delle
          necessarie informazioni in merito alle condizioni  tecniche
          di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione,
          esclusivamente   negli   impianti   della   procura   della
          Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono  operati
          controlli costanti di integrita' che assicurino l'integrale
          corrispondenza  tra  quanto  intercettato,   registrato   e
          trasmesso. 
              4. Quando e' impossibile il  contestuale  trasferimento
          dei dati intercettati, il verbale di cui all'art.  268  del
          codice  da'  atto  delle   ragioni   impeditive   e   della
          successione cronologica degli accadimenti captati  e  delle
          conversazioni intercettate. 
              5. Al  termine  delle  operazioni  si  provvede,  anche
          mediante persone idonee di cui  all'art.  348  del  codice,
          alla disattivazione del captatore  con  modalita'  tali  da
          renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si
          da' atto nel verbale.»; 
              b) l'art. 89-bis e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 89-bis (Archivio  delle  intercettazioni).  -  1.
          Nell'archivio digitale istituito dall'art.  269,  comma  1,
          del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del
          Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli
          atti  e  le  registrazioni  delle  intercettazioni  a   cui
          afferiscono. 
              2.  L'archivio  e'  gestito  con  modalita'   tali   da
          assicurare la segretezza della documentazione relativa alle
          intercettazioni non necessarie per il  procedimento,  ed  a
          quelle irrilevanti o  di  cui  e'  vietata  l'utilizzazione
          ovvero riguardanti categorie particolari di dati  personali
          come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.  Il
          Procuratore della Repubblica  impartisce,  con  particolare
          riguardo  alle  modalita'  di  accesso,   le   prescrizioni
          necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto  ivi
          custodito. 
              3.  All'archivio  possono  accedere,   secondo   quanto
          stabilito dal codice, il  giudice  che  procede  e  i  suoi
          ausiliari, il pubblico ministero e i  suoi  ausiliari,  ivi
          compresi gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  delegati
          all'ascolto,  i  difensori  delle  parti,   assistiti,   se
          necessario, da un interprete. Ogni accesso e'  annotato  in
          apposito registro, gestito con modalita'  informatiche;  in
          esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli  atti
          specificamente consultati. 
              4.  I  difensori  delle  parti  possono  ascoltare   le
          registrazioni con apparecchio a disposizione  dell'archivio
          e possono ottenere copia delle registrazioni e  degli  atti
          quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e  454
          del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in  apposito
          registro, gestito con modalita' informatiche; in esso  sono
          indicate data e ora di rilascio e gli  atti  consegnati  in
          copia.»; 
              c)  all'art.  92,   comma   1-bis,   dopo   le   parole
          «conservazione  nell'archivio»  e'  soppressa   la   parola
          «riservato». 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono
          stabiliti i requisiti  tecnici  dei  programmi  informatici
          funzionali all'esecuzione  delle  intercettazioni  mediante
          inserimento  di  captatore   informatico   su   dispositivo
          elettronico portatile. 
              4. I requisiti tecnici sono  stabiliti  secondo  misure
          idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine  di
          garantire  che  i  programmi  informatici  utilizzabili  si
          limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate. 
              5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente
          natura regolamentare, adottato sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui
          il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare  le
          modalita' di accesso all'archivio di  cui  all'art.  89-bis
          delle norme di attuazione di  coordinamento  e  transitorie
          del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza
          degli atti ivi custoditi. 
              6. Con decreto del Ministro della  giustizia,  adottato
          previo accertamento  della  funzionalita'  dei  servizi  di
          comunicazione, sono stabilite le modalita' e  i  termini  a
          decorrere  dai  quali  il  deposito  degli   atti   e   dei
          provvedimenti relativi  alle  intercettazioni  e'  eseguito
          esclusivamente in  forma  telematica,  nel  rispetto  della
          normativa,    anche    regolamentare,    concernente     la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. 
              7. All'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017,
          n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali»  sono  aggiunte
          le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio». 
              8. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          ai  procedimenti  penali  iscritti  successivamente  al  31
          agosto 2020, ad eccezione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 6 che sono di immediata applicazione.».