((Art. 1-bis 
 
             Utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto 
             da parte del Corpo di polizia penitenziaria 
 
  1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del  decreto-legge  18  febbraio
2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2015, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «L'utilizzo
di aeromobili a pilotaggio remoto da parte  del  personale  abilitato
del Corpo di polizia  penitenziaria  e'  previsto  nell'ambito  delle
funzioni svolte dal predetto personale ai sensi dell'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395,  per  assicurare  una  piu'  efficace
vigilanza  sugli  istituti  penitenziari  e  garantire  la  sicurezza
all'interno dei medesimi». 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-sexies,  del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,  n.  43  (Misure
          urgenti per il contrasto del terrorismo, anche  di  matrice
          internazionale,    nonche'    proroga    delle     missioni
          internazionali delle Forze armate e di polizia,  iniziative
          di cooperazione allo sviluppo e  sostegno  ai  processi  di
          ricostruzione  e  partecipazione  alle   iniziative   delle
          Organizzazioni internazionali  per  il  consolidamento  dei
          processi  di  pace  e  di  stabilizzazione),   cosi'   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Potenziamento  e  proroga  dell'impiego  del
          personale militare appartenente alle Forze armate). - 1.  -
          3-quinquies. (Omissis). 
              3-sexies. Fermo restando  quanto  disposto  dal  codice
          della navigazione e dalla disciplina  dell'Unione  europea,
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro della difesa,  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti,  da  emanare,  sentito  l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile (ENAC), entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          disciplinate le modalita' di utilizzo, da parte delle Forze
          di  polizia,  degli   aeromobili   a   pilotaggio   remoto,
          comunemente denominati 'droni', ai fini del  controllo  del
          territorio  per  finalita'  di  pubblica   sicurezza,   con
          particolare riferimento al contrasto del terrorismo e  alla
          prevenzione  dei  reati  di  criminalita'   organizzata   e
          ambientale, nonche' per le finalita'  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e,
          per il Corpo  della  guardia  di  finanza,  anche  ai  fini
          dell'assolvimento delle funzioni  di  polizia  economica  e
          finanziaria di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 68. All'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente  e  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio  remoto  da
          parte  del  personale  abilitato  del  Corpo   di   polizia
          penitenziaria e' previsto nell'ambito delle funzioni svolte
          dal predetto personale ai sensi dell'art. 5 della legge  15
          dicembre 1990, n. 395, per  assicurare  una  piu'  efficace
          vigilanza  sugli  istituti  penitenziari  e  garantire   la
          sicurezza all'interno dei medesimi.».