Art. 2 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                di detenzione domiciliare e permessi 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 30-bis: 
      1) al primo comma sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi
3-bis  e  3-quater,  del  codice  di  procedura  penale,  l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi,  chiede  altresi'  il  parere  del
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede)) e, nel caso di detenuti  sottoposti  al
regime previsto dall'articolo 41-bis, anche  quello  del  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo  in  ordine  all'attualita'  dei
collegamenti con la criminalita' organizzata  ed  alla  pericolosita'
del  soggetto.  Salvo  ricorrano  esigenze  di  motivata  eccezionale
urgenza, il permesso non puo' essere concesso prima  di  ventiquattro
ore dalla richiesta dei predetti pareri.»; 
      2) il nono comma e' sostituito dal  seguente:  «Il  procuratore
generale presso la corte d'appello e' informato dei permessi concessi
e del relativo esito con relazione trimestrale degli  organi  che  li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi  concessi  a  detenuti  per
delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice
di procedura penale  o  a  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  ne  da'  comunicazione,  rispettivamente,  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha
sede il giudice che procede)) e al procuratore nazionale antimafia  e
antiterrorismo.»; 
    b) all'articolo 47-ter, dopo il comma 1-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: «1-quinquies.  Nei  confronti  dei  detenuti  per  uno  dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del  codice
di procedura penale o sottoposti  al  regime  previsto  dall'articolo
41-bis, il tribunale  o  il  magistrato  di  sorveglianza,  prima  di
provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della  pena  ai  sensi
degli articoli 146 o 147 del codice  penale  con  applicazione  della
detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ((ove e' stata pronunciata la sentenza di
condanna)) e, nel caso di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
dall'articolo  41-bis,  anche  quello   del   Procuratore   nazionale
antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualita' dei  collegamenti
con la criminalita' organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. I
pareri sono resi al magistrato di  sorveglianza  e  al  tribunale  di
sorveglianza  nel  termine,  rispettivamente,  di  due  giorni  e  di
quindici giorni dalla richiesta. ((Salvo che  ricorrano  esigenze  di
motivata  eccezionale  urgenza,  il  tribunale  o  il  magistrato  di
sorveglianza non possono provvedere prima del  decorso  dei  predetti
termini, e, al comma 7,  le  parole:  "nei  commi  1  e  1-bis"  sono
sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter".».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli  30-bis  e  47-ter
          della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'),  cosi'  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 30-bis (Provvedimenti e  reclami  in  materia  di
          permessi).  -  Prima  di   pronunciarsi   sull'istanza   di
          permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni
          sulla  sussistenza  dei  motivi  addotti,  a  mezzo   delle
          autorita' di pubblica sicurezza, anche  del  luogo  in  cui
          l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti  per  uno
          dei delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di  procedura  penale,  l'autorita'  competente,
          prima  di  pronunciarsi,  chiede  altresi'  il  parere  del
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale   del
          capoluogo  del  distretto  ove  e'  stata  pronunciata   la
          sentenza di condanna o ove ha sede il giudice  che  procede
          e, nel caso  di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
          dall'art. 41-bis, anche quello  del  procuratore  nazionale
          antimafia e antiterrorismo  in  ordine  all'attualita'  dei
          collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata  ed   alla
          pericolosita' del soggetto.  Salvo  ricorrano  esigenze  di
          motivata eccezionale urgenza, il permesso non  puo'  essere
          concesso prima di  ventiquattro  ore  dalla  richiesta  dei
          predetti pareri. 
              La decisione sull'istanza e' adottata con provvedimento
          motivato. 
              Il provvedimento e'  comunicato  immediatamente,  senza
          formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono,  al
          pubblico  ministero  e  all'interessato,  i  quali,   entro
          ventiquattro  ore  dalla  comunicazione,  possono  proporre
          reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato
          di sorveglianza, alla sezione di  sorveglianza,  o,  se  il
          provvedimento e' stato emesso da altro organo  giudiziario,
          alla corte di appello. 
              La sezione di  sorveglianza  o  la  corte  di  appello,
          assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro
          dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone  immediata
          comunicazione ai sensi del comma precedente. 
              Il magistrato di sorveglianza, o  il  presidente  della
          corte d'appello, non fa parte del collegio che  decide  sul
          reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. 
              Quando per effetto  della  disposizione  contenuta  nel
          precedente comma non e' possibile comporre  la  sezione  di
          sorveglianza  con  i   magistrati   di   sorveglianza   del
          distretto, si procede  all'integrazione  della  sezione  ai
          sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma. 
              L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla scadenza
          del  termine  stabilito  dal  terzo  comma  e  durante   il
          procedimento previsto dal quarto comma, sino alla  scadenza
          del termine ivi previsto. 
              Le disposizioni del comma precedente non  si  applicano
          ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30.
          In tale caso e' obbligatoria la scorta. 
              Il procuratore generale presso la  corte  d'appello  e'
          informato dei permessi concessi e del  relativo  esito  con
          relazione trimestrale degli organi che li hanno  rilasciati
          e, nel caso, di permessi concessi a  detenuti  per  delitti
          previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater,  del  codice
          di procedura penale  o  a  detenuti  sottoposti  al  regime
          previsto   dall'art.   41-bis,   ne   da'    comunicazione,
          rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso  il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove   e'   stata
          pronunciata la sentenza  di  condanna  o  ove  ha  sede  il
          giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia  e
          antiterrorismo.». 
                
              «Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). -  01.  La  pena
          della reclusione  per  qualunque  reato,  ad  eccezione  di
          quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
          I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater  e  609-octies  del
          codice penale, dall'art. 51, comma  3-bis,  del  codice  di
          procedura penale e dall'art. 4-bis  della  presente  legge,
          puo' essere espiata nella propria  abitazione  o  in  altro
          luogo pubblico di cura, assistenza ed  accoglienza,  quando
          trattasi   di   persona   che,   al   momento   dell'inizio
          dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio  della  stessa,
          abbia compiuto i settanta anni  di  eta'  purche'  non  sia
          stato dichiarato delinquente abituale, professionale o  per
          tendenza ne' sia stato mai condannato con  l'aggravante  di
          cui all'art. 99 del codice penale. 
              1. La pena della reclusione  non  superiore  a  quattro
          anni, anche se costituente parte residua di  maggior  pena,
          nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate  nella
          propria abitazione o  in  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o  accoglienza
          ovvero, nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  a),  in  case
          famiglia protette, quando trattasi di: 
                a) donna incinta o madre di prole di  eta'  inferiore
          ad anni dieci con lei convivente; 
                b) padre, esercente la potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia deceduta o altrimenti assolutamente  impossibilitata  a
          dare assistenza alla prole; 
                c) persona in condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi, che  richiedano  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali; 
                d) persona di eta'  superiore  a  sessanta  anni,  se
          inabile anche parzialmente; 
                e) persona minore  di  anni  ventuno  per  comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
              1.1. 
              1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere  applicata
          per l'espiazione della pena detentiva  inflitta  in  misura
          non superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente  parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di cui al comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per
          l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  sempre  che
          tale misura sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo  che  il
          condannato commetta altri reati. La  presente  disposizione
          non si applica ai condannati per i reati  di  cui  all'art.
          4-bis. 
              1-ter.  Quando  potrebbe  essere  disposto  il   rinvio
          obbligatorio o facoltativo della esecuzione della  pena  ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale di sorveglianza,  anche  se  la  pena  supera  il
          limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
          della detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine  di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato. L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante  la
          esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1-quater. L'istanza di  applicazione  della  detenzione
          domiciliare  e'  rivolta,  dopo   che   ha   avuto   inizio
          l'esecuzione  della  pena,  al  tribunale  di  sorveglianza
          competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in
          cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione
          dello  stato  di  detenzione,   l'istanza   di   detenzione
          domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter
          e' rivolta al magistrato di sorveglianza che puo'  disporre
          l'applicazione provvisoria della misura. Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.  47,
          comma 4. 
              1-quinquies. Nei confronti dei  detenuti  per  uno  dei
          delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis e  3-quater  del
          codice di procedura penale o sottoposti al regime  previsto
          dall'art.  41-bis,  il  tribunale  o   il   magistrato   di
          sorveglianza, prima  di  provvedere  in  ordine  al  rinvio
          dell'esecuzione della pena ai sensi degli  articoli  146  o
          147 del codice penale  con  applicazione  della  detenzione
          domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua  proroga,
          chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove   e'   stata
          pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti
          sottoposti  al  regime  previsto  dall'art.  41-bis,  anche
          quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
          in  ordine   all'attualita'   dei   collegamenti   con   la
          criminalita'  organizzata   ed   alla   pericolosita'   del
          soggetto. I pareri sono resi al magistrato di  sorveglianza
          e   al   tribunale    di    sorveglianza    nel    termine,
          rispettivamente, di due giorni e di quindici  giorni  dalla
          richiesta.  Salvo  che  ricorrano  esigenze   di   motivata
          eccezionale  urgenza,  il  magistrato  o  il  tribunale  di
          sorveglianza non possono provvedere prima del  decorso  dei
          predetti termini. 
              2. 
              3. 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 284 del codice
          di procedura penale. Determina  e  impartisce  altresi'  le
          disposizioni per gli interventi del servizio sociale.  Tali
          prescrizioni e disposizioni possono essere  modificate  dal
          magistrato di sorveglianza competente per il luogo  in  cui
          si svolge la detenzione domiciliare. 
              4-bis. 
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare. 
              6.  La  detenzione  domiciliare  e'  revocata   se   il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure. 
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter. 
              8. Il condannato che, essendo in  stato  di  detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi  dell'art.
          385  del  codice  penale.  Si   applica   la   disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo. 
              9. La condanna per il delitto di cui al comma 8,  salvo
          che il fatto non sia di lieve entita',  importa  la  revoca
          del beneficio. 
              9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis  e'  revocata
          ai sensi dei commi precedenti  la  pena  residua  non  puo'
          essere sostituita con altra misura.».