((Art. 2-bis 
 
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento
  della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 
 
  1. Quando i condannati e gli internati per i delitti  di  cui  agli
articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale e 74, comma 1,  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, o per un  delitto  commesso  avvalendosi  delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa,  o  per  un
delitto commesso con finalita' di terrorismo ai  sensi  dell'articolo
270-sexies del codice penale, nonche' i condannati  e  gli  internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo  41-bis  della  legge  26
luglio 1975, n. 354,  sono  ammessi  alla  detenzione  domiciliare  o
usufruiscono  del  differimento  della  pena  per   motivi   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza  o
il tribunale  di  sorveglianza  che  ha  adottato  il  provvedimento,
acquisito il  parere  del  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del distretto ove  e'  stata  pronunciata  la
sentenza  di  condanna  e  del  Procuratore  nazionale  antimafia   e
antiterrorismo per i condannati e internati gia' sottoposti al regime
di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza  dei  motivi
legati all'emergenza sanitaria entro il termine  di  quindici  giorni
dall'adozione  del  provvedimento  e,  successivamente,  con  cadenza
mensile. La valutazione e'  effettuata  immediatamente,  anche  prima
della decorrenza dei termini sopra  indicati,  nel  caso  in  cui  il
Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   comunichi    la
disponibilita' di strutture penitenziarie o di  reparti  di  medicina
protetta  adeguati  alle  condizioni  di  salute   del   detenuto   o
dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del
differimento della pena. 
  2. Prima di provvedere l'autorita'  giudiziaria  sente  l'autorita'
sanitaria regionale, in persona del  Presidente  della  Giunta  della
regione,  sulla  situazione  sanitaria  locale   e   acquisisce   dal
Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   informazioni   in
ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta  in  cui  il  condannato  o  l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del  differimento
della pena puo'  riprendere  la  detenzione  o  l'internamento  senza
pregiudizio per le sue condizioni di salute. 
  3. L'autorita'  giudiziaria  provvede  valutando  se  permangono  i
motivi  che  hanno  giustificato  l'adozione  del  provvedimento   di
ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento della  pena,
nonche' la disponibilita'  di  altre  strutture  penitenziarie  o  di
reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per  la
salute del  detenuto  o  dell'internato.  Il  provvedimento  con  cui
l'autorita'  giudiziaria  revoca  la  detenzione  domiciliare  o   il
differimento della pena e' immediatamente esecutivo. 
  4. Quando il magistrato di sorveglianza  procede  alla  valutazione
del  provvedimento  provvisorio   di   ammissione   alla   detenzione
domiciliare o di differimento della pena, i pareri e le  informazioni
acquisiti ai sensi dei  commi  1  e  2  e  i  provvedimenti  adottati
all'esito  della  valutazione  sono   trasmessi   immediatamente   al
tribunale di sorveglianza, per unirli a quelli gia' inviati ai  sensi
degli articoli 684, comma 2, del codice di procedura penale e 47-ter,
comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso  in  cui
il  magistrato  di  sorveglianza  abbia  disposto  la  revoca   della
detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in  via
provvisoria, il tribunale di sorveglianza decide sull'ammissione alla
detenzione domiciliare o sul differimento  della  pena  entro  trenta
giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche  in  deroga
al termine previsto dall'articolo 47, comma 4, della legge 26  luglio
1975, n. 354. Se  la  decisione  del  tribunale  non  interviene  nel
termine prescritto, il provvedimento di revoca perde efficacia. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
provvedimenti  di  ammissione  alla  detenzione  domiciliare   o   di
differimento della pena adottati successivamente al 23 febbraio 2020.
Per i provvedimenti di revoca  della  detenzione  domiciliare  o  del
differimento della pena gia' adottati dal magistrato di  sorveglianza
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il termine di trenta giorni previsto  dal  comma  4
decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  270,  270-bis,
          270-sexies e 416-bis del Codice penale: 
              «Art. 270 (Associazioni  sovversive).  -  Chiunque  nel
          territorio dello Stato promuove, costituisce,  organizza  o
          dirige  associazioni  dirette   e   idonee   a   sovvertire
          violentemente   gli   ordinamenti   economici   o   sociali
          costituiti nello Stato ovvero  a  sopprimere  violentemente
          l'ordinamento politico e giuridico dello Stato,  e'  punito
          con la reclusione da cinque a dieci anni. 
              Chiunque partecipa alle associazioni di  cui  al  primo
          comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
              Le pene sono aumentate per coloro che  ricostituiscono,
          anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di
          cui al primo comma,  delle  quali  sia  stato  ordinato  lo
          scioglimento.». 
              «Art.  270-bis.  -  Associazioni   con   finalita'   di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          democratico. 
              Chiunque promuove,  costituisce,  organizza,  dirige  o
          finanzia associazioni che si propongono  il  compimento  di
          atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione
          dell'ordine democratico e'  punito  con  la  reclusione  da
          sette a quindici anni. 
              Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
          reclusione da cinque a dieci anni. 
              Ai fini della legge penale, la finalita' di  terrorismo
          ricorre anche quando gli  atti  di  violenza  sono  rivolti
          contro uno Stato  estero,  un'istituzione  o  un  organismo
          internazionale. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.». 
              «Art.    270-sexies (Condotte    con    finalita'    di
          terrorismo).  -  1.  Sono  considerate  con  finalita'   di
          terrorismo le condotte che, per la loro natura o  contesto,
          possono  arrecare  grave   danno   ad   un   Paese   o   ad
          un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo
          di  intimidire  la  popolazione  o  costringere  i   poteri
          pubblici o un'organizzazione internazionale  a  compiere  o
          astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o
          distruggere   le    strutture    politiche    fondamentali,
          costituzionali, economiche e  sociali  di  un  Paese  o  di
          un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte
          definite  terroristiche  o  commesse   con   finalita'   di
          terrorismo  da  convenzioni  o  altre  norme   di   diritto
          internazionale vincolanti per l'Italia.». 
              «Art.  416-bis  (Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di  tipo
          mafioso formata da tre o piu' persone,  e'  punito  con  la
          reclusione da dieci a quindici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da dodici a diciotto anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da dodici a venti anni  nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
          dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o  che  ne  costituiscono  l'impiego.
          [Decadono inoltre di diritto  le  licenze  di  polizia,  di
          commercio, di  commissionario  astatore  presso  i  mercati
          annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche  e
          i diritti ad esse inerenti nonche' le iscrizioni agli  albi
          di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui  il
          condannato fosse titolare]. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  74,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): 
              «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
          di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando  tre  o
          piu' persone si associano allo  scopo  di  commettere  piu'
          delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e  10,
          escluse le operazioni relative alle sostanze  di  cui  alla
          categoria  III  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero
          dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige,  organizza
          o finanzia l'associazione e' punito per cio'  solo  con  la
          reclusione non inferiore a venti anni. 
              2. - 8. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 41-bis della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'), cosi' come modificato dalla presente legge: 
               «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1.  In  casi
          eccezionali di rivolta  o  di  altre  gravi  situazioni  di
          emergenza, il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta'  di
          sospendere nell'istituto interessato o  in  parte  di  esso
          l'applicazione delle  normali  regole  di  trattamento  dei
          detenuti e degli  internati.  La  sospensione  deve  essere
          motivata dalla necessita' di  ripristinare  l'ordine  e  la
          sicurezza  e  ha  la  durata  strettamente  necessaria   al
          conseguimento del fine suddetto. 
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza  pubblica,  anche  a   richiesta   del   Ministro
          dell'interno, il Ministro della giustizia  ha  altresi'  la
          facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei  confronti
          dei detenuti o internati per taluno dei delitti di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un
          delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni
          o al fine di agevolare l'associazione di tipo  mafioso,  in
          relazione ai quali vi siano elementi tali da  far  ritenere
          la  sussistenza   di   collegamenti   con   un'associazione
          criminale, terroristica o  eversiva,  l'applicazione  delle
          regole di  trattamento  e  degli  istituti  previsti  dalla
          presente legge che possano porsi in concreto contrasto  con
          le esigenze  di  ordine  e  di  sicurezza.  La  sospensione
          comporta le restrizioni necessarie per  il  soddisfacimento
          delle predette esigenze e per impedire i  collegamenti  con
          l'associazione di cui al periodo  precedente.  In  caso  di
          unificazione di pene concorrenti o di concorrenza  di  piu'
          titoli di custodia cautelare, la  sospensione  puo'  essere
          disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena  o
          di misura cautelare relativa ai delitti indicati  nell'art.
          4-bis. 
              2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2  e'
          adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
          anche  su  richiesta  del  Ministro  dell'interno,  sentito
          l'ufficio del pubblico ministero che procede alle  indagini
          preliminari ovvero quello presso il  giudice  procedente  e
          acquisita ogni  altra  necessaria  informazione  presso  la
          Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli  organi
          di polizia centrali e quelli specializzati  nell'azione  di
          contrasto alla  criminalita'  organizzata,  terroristica  o
          eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze.   Il
          provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed  e'
          prorogabile nelle  stesse  forme  per  successivi  periodi,
          ciascuno pari a due anni. La  proroga  e'  disposta  quando
          risulta che la  capacita'  di  mantenere  collegamenti  con
          l'associazione criminale, terroristica o  eversiva  non  e'
          venuta meno, tenuto conto anche  del  profilo  criminale  e
          della   posizione   rivestita   dal   soggetto   in    seno
          all'associazione,   della   perdurante   operativita'   del
          sodalizio  criminale,   della   sopravvenienza   di   nuove
          incriminazioni non precedentemente  valutate,  degli  esiti
          del trattamento penitenziario e  del  tenore  di  vita  dei
          familiari del sottoposto. Il mero  decorso  del  tempo  non
          costituisce, di per se', elemento sufficiente per escludere
          la capacita' di mantenere i collegamenti con l'associazione
          o dimostrare il venir meno dell'operativita' della stessa. 
              2-ter. 
              2-quater. I detenuti sottoposti al regime  speciale  di
          detenzione devono essere ristretti all'interno di  istituti
          a loro esclusivamente dedicati,  collocati  preferibilmente
          in aree insulari, ovvero comunque  all'interno  di  sezioni
          speciali e logisticamente separate dal resto  dell'istituto
          e  custoditi  da  reparti   specializzati   della   polizia
          penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
          degli istituti di cui al comma 2 prevede: 
                a) l'adozione di misure di elevata sicurezza  interna
          ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita'  di
          prevenire  contatti  con  l'organizzazione   criminale   di
          appartenenza  o  di  attuale  riferimento,  contrasti   con
          elementi di organizzazioni  contrapposte,  interazione  con
          altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
          organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate; 
                b) la determinazione dei colloqui nel numero  di  uno
          al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed  in
          locali attrezzati in  modo  da  impedire  il  passaggio  di
          oggetti. Sono vietati i colloqui con  persone  diverse  dai
          familiari e conviventi, salvo casi eccezionali  determinati
          volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          dall'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  di  quanto
          stabilito  nel  secondo  comma  dell'art.  11.  I  colloqui
          vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
          previa motivata autorizzazione  dell'autorita'  giudiziaria
          competente ai sensi del medesimo  secondo  comma  dell'art.
          11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere
          autorizzato,  con  provvedimento  motivato  del   direttore
          dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla  pronuncia
          della sentenza di primo grado,  dall'autorita'  giudiziaria
          competente ai sensi di quanto stabilito nel  secondo  comma
          dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione,
          un  colloquio  telefonico  mensile  con   i   familiari   e
          conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
          comunque,  a  registrazione.  I  colloqui   sono   comunque
          videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non
          si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra'
          effettuarsi,  fino  ad  un  massimo  di  tre   volte   alla
          settimana, una  telefonata  o  un  colloquio  della  stessa
          durata di quelli previsti con i familiari; 
                c) la limitazione  delle  somme,  dei  beni  e  degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; 
                d) l'esclusione dalle rappresentanze dei  detenuti  e
          degli internati; 
                e)  la  sottoposizione  a  visto  di  censura   della
          corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento  o
          con autorita' europee  o  nazionali  aventi  competenza  in
          materia di giustizia; 
                f) la limitazione della  permanenza  all'aperto,  che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a  quattro  persone,
          ad una durata non superiore  a  due  ore  al  giorno  fermo
          restando il limite minimo di cui al primo  comma  dell'art.
          10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure  di
          sicurezza,  anche   attraverso   accorgimenti   di   natura
          logistica sui locali di detenzione, volte a  garantire  che
          sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
          detenuti  appartenenti  a  diversi  gruppi  di  socialita',
          scambiare oggetti e cuocere cibi. 
              2-quater.1. Il  Garante  nazionale  dei  diritti  delle
          persone detenute o private della liberta' personale,  quale
          meccanismo  nazionale  di  prevenzione  (NPM)  secondo   il
          Protocollo opzionale alla Convenzione delle  Nazioni  Unite
          contro la tortura  e  altri  trattamenti  o  pene  crudeli,
          inumani o de-gradanti, fatto a  New  York  il  18  dicembre
          2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  9
          novembre 2012, n.  195,  accede  senza  limitazione  alcuna
          all'interno   delle   sezioni   speciali   degli   istituti
          incontrando detenuti  ed  internati  sottoposti  al  regime
          speciale di cui al presente  articolo  e  svolge  con  essi
          colloqui  visivi  riservati  senza  limiti  di  tempo,  non
          sottoposti a controllo auditivo o  a  videoregistrazione  e
          non  computati  ai  fini  della  limitazione  dei  colloqui
          personali di cui al comma 2-quater. 
              2-quater.2.  I  garanti  regionali  dei   diritti   dei
          detenuti, comunque denominati, acce-dono,  nell'ambito  del
          territorio  di  competenza,   all'interno   delle   sezioni
          speciali degli istituti incontrando detenuti  ed  internati
          sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e
          svolgono   con   essi   colloqui   visivi    esclusivamente
          videoregistrati, che  non  sono  computati  ai  fini  della
          limitazione  dei  colloqui  personali  di  cui   al   comma
          2-qua-ter. 
              2-quater.3. I garanti  comunali,  provinciali  o  delle
          aree  metropolitane  dei  diritti  dei  detenuti,  comunque
          denominati,   nell'ambito   del   territorio   di   propria
          competenza, accedono esclusivamente in visita  accompagnata
          agli istituti ove sono  ristretti  i  detenuti  di  cui  al
          presente articolo.  Tale  visita  e'  consentita  solo  per
          verificare le condizioni di vita  dei  detenuti.  Non  sono
          consentiti colloqui visivi con  i  detenuti  sottoposti  al
          regime speciale di cui al presente articolo. 
              2-quinquies. Il detenuto o  l'internato  nei  confronti
          del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione  del
          regime di cui al comma  2,  ovvero  il  difensore,  possono
          proporre reclamo avverso il  procedimento  applicativo.  Il
          reclamo e' presentato nel termine  di  venti  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento e su di esso e'  competente
          a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
          non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
              2-sexies.  Il  tribunale,  entro   dieci   giorni   dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei   presupposti   per   l'adozione   del   provvedimento.
          All'udienza  le  funzioni  di  pubblico  ministero  possono
          essere altresi' svolte da  un  rappresentante  dell'ufficio
          del procuratore della Repubblica di cui al  comma  2-bis  o
          del procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo.  Il
          procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,   il
          procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore  generale
          presso la corte d'appello, il detenuto,  l'internato  o  il
          difensore possono proporre, entro dieci  giorni  dalla  sua
          comunicazione, ricorso per cassazione  avverso  l'ordinanza
          del tribunale per  violazione  di  legge.  Il  ricorso  non
          sospende l'esecuzione del  provvedimento  ed  e'  trasmesso
          senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene
          accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda  disporre
          un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve,  tenendo
          conto  della  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza,
          evidenziare elementi  nuovi  o  non  valutati  in  sede  di
          reclamo. 
              2-septies.  Per  la  partecipazione  del   detenuto   o
          dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni  di
          cui  all'art.  146-bis  delle  norme  di   attuazione,   di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  684,  comma  2,  del
          Codice di procedura penale: 
              «Art. 684 (Rinvio dell'esecuzione). - 1.  Il  tribunale
          di  sorveglianza  provvede  in   ordine   al   differimento
          dell'esecuzione  delle  pene  detentive  e  delle  sanzioni
          sostitutive   della   semidetenzione   e   della   liberta'
          controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147  del
          codice penale, salvo quello previsto dall'art. 147 comma  1
          numero 1 del codice penale, nel quale provvede il  ministro
          di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre,
          la  liberazione   del   detenuto   e   adotta   gli   altri
          provvedimenti conseguenti. 
              2.  Quando  vi  e'  fondato  motivo  per  ritenere  che
          sussistono i presupposti perche' il tribunale  disponga  il
          rinvio, il magistrato  di  sorveglianza  puo'  ordinare  il
          differimento dell'esecuzione o,  se  la  protrazione  della
          detenzione puo' cagionare grave pregiudizio al  condannato,
          la liberazione  del  detenuto.  Il  provvedimento  conserva
          effetto fino alla decisione  del  tribunale,  al  quale  il
          magistrato di  sorveglianza  trasmette  immediatamente  gli
          atti.». 
              - Per il testo dell'art. 47-ter della citata  legge  27
          luglio 1975, n. 354, vedi i riferimenti normativi  all'art.
          2.