((Art. 2-quater 
 
Misure urgenti di contrasto al COVID-19 per gli istituti penitenziari
                e gli istituti penali per i minorenni 
 
  1.  Al  fine   di   consentire   il   rispetto   delle   condizioni
igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio  di  diffusione  del
COVID-19, negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali  per
minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020, i
colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i
condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e  19
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti
a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature  e  collegamenti
di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o  mediante
corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti
di cui all'articolo 39, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000 e  all'articolo  19,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 121 del 2018. 
  2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto  penale
per i minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore  regionale
dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro  per  la
giustizia  minorile,  nonche'  l'autorita'  sanitaria  regionale   in
persona del Presidente della Giunta della  regione,  stabilisce,  nei
limiti di legge,  il  numero  massimo  di  colloqui  da  svolgere  in
presenza, fermo il diritto dei condannati, internati  e  imputati  ad
almeno un colloquio al mese in presenza  di  almeno  un  congiunto  o
altra persona.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
          detenuti e gli internati sono ammessi ad avere  colloqui  e
          corrispondenza con i congiunti e con altre  persone,  anche
          al fine di compiere atti giuridici. 
              I detenuti e gli internati hanno diritto  di  conferire
          con il difensore, fermo quanto previsto dall'art.  104  del
          codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione
          della misura o della pena. Hanno altresi' diritto di  avere
          colloqui e corrispondenza con i  garanti  dei  diritti  dei
          detenuti. 
              I colloqui si svolgono  in  appositi  locali  sotto  il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
          I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,
          ove possibile, una dimensione  riservata  del  colloquio  e
          sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso
          dell'istituto. 
              Particolare cura e' dedicata ai colloqui con  i  minori
          di anni quattordici. 
              Particolare favore viene accordato ai  colloqui  con  i
          familiari. 
              L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
          detenuti e degli internati, che  ne  sono  sprovvisti,  gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 
              Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in casi particolari, con terzi,  corrispondenza  telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. 
              I detenuti e gli internati sono  autorizzati  a  tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi  di
          informazione. 
              Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di
          esprimere le proprie opinioni, anche usando  gli  strumenti
          di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. 
              L'informazione e' garantita per  mezzo  dell'accesso  a
          quotidiani e siti informativi con le cautele  previste  dal
          regolamento. 
              [La corrispondenza dei singoli condannati  o  internati
          puo' essere  sottoposta,  con  provvedimento  motivato  del
          magistrato  di  sorveglianza,  a  visto  di  controllo  del
          direttore  o   di   un   appartenente   all'amministrazione
          penitenziaria designato dallo stesso direttore.] 
              Salvo  quanto  disposto  dall'art.  18-bis,   per   gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          i   permessi   di   colloquio,   le   autorizzazioni   alla
          corrispondenza   telefonica   e   agli   altri   tipi    di
          comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
          che procede individuata ai sensi  dell'art.  11,  comma  4.
          Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
          direttore dell'istituto. 
              [Le  dette  autorita'  giudiziarie,  nel  disporre   la
          sottoposizione della corrispondenza a visto  di  controllo,
          se  non  ritengono  di  provvedervi  direttamente,  possono
          delegare il controllo al  direttore  o  a  un  appartenente
          all'amministrazione penitenziaria  designato  dallo  stesso
          direttore. Le medesime  autorita'  possono  anche  disporre
          limitazioni nella corrispondenza e  nella  ricezione  della
          stampa.]». 
              - Si riporta il testo degli articoli 37 e 39, commi 2 e
          3, del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          2000, n. 230 (Regolamento  recante  norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulle misure privative e  limitative  della
          liberta'): 
              «Art. 37 (Colloqui). - 1. I  colloqui  dei  condannati,
          degli internati e quelli degli imputati dopo  la  pronuncia
          della  sentenza  di  primo  grado  sono   autorizzati   dal
          direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai
          congiunti  e  dai  conviventi   sono   autorizzati   quando
          ricorrono ragionevoli motivi. 
              2. Per i colloqui con gli imputati fino alla  pronuncia
          della  sentenza  di  primo  grado,  i  richiedenti  debbono
          presentare   il    permesso    rilasciato    dall'autorita'
          giudiziaria che procede. 
              3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e,
          inoltre, sottoposte a controllo, con le modalita'  previste
          dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano
          introdotti  nell'istituto  strumenti  pericolosi  o   altri
          oggetti non ammessi. 
              4. Nel corso del colloquio  deve  essere  mantenuto  un
          comportamento corretto e tale da  non  recare  disturbo  ad
          altri. Il personale  preposto  al  controllo  sospende  dal
          colloquio le persone che tengono comportamento scorretto  o
          molesto, riferendone al direttore, il  quale  decide  sulla
          esclusione. 
              5. I colloqui avvengono in locali interni  senza  mezzi
          divisori o in spazi all'aperto  a  cio'  destinati.  Quando
          sussistono ragioni sanitarie o  di  sicurezza,  i  colloqui
          avvengono  in  locali  interni  comuni  muniti   di   mezzi
          divisori. La direzione puo' consentire  che,  per  speciali
          motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In  ogni
          caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
          personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
              6. Appositi  locali  sono  destinati  ai  colloqui  dei
          detenuti con i loro difensori. 
              7. Per i detenuti e gli internati  infermi  i  colloqui
          possono avere luogo nell'infermeria. 
              8. I detenuti  e  gli  internati  usufruiscono  di  sei
          colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o  internati
          per uno dei delitti previsti dal primo  periodo  del  primo
          comma dell'art. 4-bis della legge e per i quali si applichi
          il divieto di benefici ivi previsto, il numero di  colloqui
          non puo' essere superiore a quattro al mese. 
              9.  Ai  soggetti  gravemente  infermi,  o   quando   il
          colloquio si svolge con prole di  eta'  inferiore  a  dieci
          anni  ovvero  quando  ricorrano  particolari   circostanze,
          possono essere concessi colloqui  anche  fuori  dei  limiti
          stabiliti nel comma 8. 
              10. Il colloquio ha la durata  massima  di  un'ora.  In
          considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di
          prolungare la durata del colloquio  con  i  congiunti  o  i
          conviventi. Il colloquio con i congiunti  o  conviventi  e'
          comunque prolungato  sino  a  due  ore  quando  i  medesimi
          risiedono in un comune diverso da quello  in  cui  ha  sede
          l'istituto, se nella settimana  precedente  il  detenuto  o
          l'internato non ha  fruito  di  alcun  colloquio  e  se  le
          esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono.  A
          ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono
          partecipare non piu'  di  tre  persone.  E'  consentito  di
          derogare a tale norma  quando  si  tratti  di  congiunti  o
          conviventi. 
              11. Qualora risulti  che  i  familiari  non  mantengono
          rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne  fa
          segnalazione  al  centro  di  servizio  sociale   per   gli
          opportuni interventi. 
              12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi  del
          permesso, si fa annotazione in apposito registro. 
              13. Nei confronti dei detenuti che  svolgono  attivita'
          lavorativa  articolata  su  tutti  i  giorni  feriali,   e'
          favorito lo svolgimento dei colloqui  nei  giorni  festivi,
          ove possibile.». 
              «Art. 39 (Corrispondenza telefonica). - 1. (Omissis). 
              2.  I  condannati  e  gli  internati   possono   essere
          autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza
          telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero,  allorche'
          ricorrano ragionevoli  e  verificati  motivi,  con  persone
          diverse  dai  congiunti  e  conviventi,  una   volta   alla
          settimana. Essi possono, altresi',  essere  autorizzati  ad
          effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o
          con le persone conviventi, in occasione  del  loro  rientro
          nell'istituto dal  permesso  o  dalla  licenza.  Quando  si
          tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
          dal primo periodo del primo  comma  dell'art.  4-bis  della
          legge, e per i quali si applichi il  divieto  dei  benefici
          ivi previsto, il numero dei colloqui  telefonici  non  puo'
          essere superiore a due al mese. 
              3.  L'autorizzazione  puo'  essere  concessa,  oltre  i
          limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione  di  motivi
          di urgenza o di particolare  rilevanza,  se  la  stessa  si
          svolga con prole di eta' inferiore a dieci anni, nonche' in
          caso di trasferimento del detenuto. 
              4. - 10. (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19   del   decreto
          legislativo   2   ottobre   2018,   n.   121    (Disciplina
          dell'esecuzione delle pene  nei  confronti  dei  condannati
          minorenni, in attuazione della delega di  cui  all'art.  1,
          commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno  2017,
          n. 103): 
              «Art. 19 (Colloqui e tutela dell'affettivita'). - 1. Il
          detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno
          uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo,  con  i
          congiunti  e  con  le   persone   con   cui   sussiste   un
          significativo  legame  affettivo.  Ogni  colloquio  ha  una
          durata non inferiore a sessanta minuti e  non  superiore  a
          novanta.  La  durata  massima  di  ciascuna   conversazione
          telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione
          dell'istituto, e' di  venti  minuti.  Salvo  che  ricorrano
          specifici motivi, il detenuto puo' usufruire di  un  numero
          di conversazioni telefoniche non  inferiore  a  due  e  non
          superiore a tre a settimana. L'autorita'  giudiziaria  puo'
          disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate
          e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
          disposta la registrazione delle  conversazioni  telefoniche
          autorizzate su richiesta di  detenuti  o  internati  per  i
          reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio  1975,
          n. 354. 
              2. Per i detenuti privi di riferimenti  socio-familiari
          sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare
          negli istituti penali per minorenni  ed  e'  assicurato  un
          costante supporto psicologico. 
              3. Al fine  di  favorire  le  relazioni  affettive,  il
          detenuto  puo'  usufruire  ogni  mese  di  quattro   visite
          prolungate della durata non inferiore a quattro ore  e  non
          superiore a sei ore, con una o piu' delle persone di cui al
          comma 1. 
              4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
          appositamente  attrezzate   all'interno   degli   istituti,
          organizzate   per   consentire   la   preparazione   e   la
          consumazione di pasti e riprodurre, per  quanto  possibile,
          un ambiente di tipo domestico. 
              5. Il direttore dell'istituto verifica  la  sussistenza
          di  eventuali  divieti   dell'autorita'   giudiziaria   che
          impediscono i contatti con le  persone  indicate  ai  commi
          precedenti. Verifica altresi'  la  sussistenza  del  legame
          affettivo, acquisendo le  informazioni  necessarie  tramite
          l'ufficio del  servizio  sociale  per  i  minorenni  e  dei
          servizi socio-sanitari territoriali. 
              6. Sono favorite le visite prolungate  per  i  detenuti
          che non usufruiscono di permessi premio.».