((Art. 3-bis Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, instaurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2. 3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona. 3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19".))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Attivita' della commissione centrale). - 1. La commissione centrale assume sollecitamente i pareri e le informazioni occorrenti anche in relazione alle situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e, se ritiene che ogni altra misura risulti non adeguata, predispone, nell'ambito dello speciale programma di protezione, gli atti per il provvedimento di cambiamento delle generalita' e svolge le altre attivita' previste dal presente decreto. 2. La commissione centrale designa l'autorita' di volta in volta incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4, comunicandole i dati strettamente necessari per l'attuazione dell'incarico, esclusa ogni notizia che possa consentire il collegamento fra le nuove e le precedenti generalita'. 3. Nel caso di gravi violazioni degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, la commissione centrale predispone gli atti per la revoca del provvedimento di cambiamento delle generalita'. Il provvedimento indica anche gli adempimenti da compiersi per il ripristino delle precedenti generalita' negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla stessa persona. 3-bis. In caso di revoca del cambiamento delle generalita' di cui al comma 3, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, in-staurato successivamente all'emissione del decreto di cambiamento delle generalita', possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinche' il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti. Per i figli minori si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 2. 3-ter. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorita' provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalita' di cui al comma 3 esporrebbe il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischi per l'incolumita' personale. In tal caso la commissione centrale provvede ai sensi del comma 3, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona. 3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalita' nonche' a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti nei ventiquattro mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19.».